Nulla osta per lavoro subordinato, concesso anche se una precedente richiesta di nulla osta non si è perfezionata perchè quel lavoratore non arrivò in Italia
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 683/2014 del 11/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 143 volte dal 12/01/2015
Il S.U.I. ha respinto l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato domestico, presentata dal ricorrente a favore del Sig. Xxxx. Il provvedimento si fonda sull’omessa specificazione del motivo della mancata assunzione del domestico richiesto ai sensi del decreto flussi 2007, rispetto al quale già aveva ottenuto un nulla osta. In assenza di ulteriori chiarimenti l'istanza è stata denegata.
Con l’introdotto ricorso il Sig. Xxx lamenta che l’assunzione del beneficiario del precedente visto – il Sig. Yyy – non si è mai perfezionata perché egli non è riuscito a raggiungere l’Italia, essendo stato fermato alla dogana francese dell’aeroporto di Parigi e respinto nel paese d’origine. Ritiene che si tratti di vicende irrilevanti per quanto concerne l’istanza successiva, in quanto nei fatti il precedente lavoratore domestico non è alle sue dipendenze ed egli è in possesso dei requisiti per l’assunzione (reddito, alloggio, assenza di denunce e condanne penali).
Questa Sezione ha ritenuto rilevante “… il dato sostanziale dell’irreperibilità del lavoratore domestico (primo beneficiario del nulla osta), il quale non è mai stato alle dipendenze del ricorrente e neppure è in possesso di un titolo per soggiornare sul territorio nazionale” e ha precisato che “… a questo punto, il Sig. Xxx è l’unico aspirante all’assunzione come lavoratore domestico a sostegno del nucleo familiare”. Ha dunque statuito che “la Prefettura è in definitiva tenuta a verificare gli ulteriori requisiti di legge per poi rideterminarsi sulla possibile assunzione del cittadino straniero irregolare da parte del ricorrente)”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2013, proposto da:
Mamado Diabo, rappresentato e difeso dall’avv.to Ugo Fiammenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 42;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE IN DATA 13/11/2012, RECANTE IL DINIEGO SULL’ISTANZA DI NULLA OSTA PER LAVORO DOMESTICO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato decreto lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha respinto l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato domestico, presentata dal ricorrente in data 2/2/2011 a favore del Sig. Diabo Tidjani della Burkina Faso. Il provvedimento si fonda sull’omessa specificazione, da parte del ricorrente, del motivo della mancata assunzione del domestico richiesto ai sensi del decreto flussi 2007, rispetto al quale già aveva ottenuto un nulla osta il 5/11/2008. In assenza di ulteriori chiarimenti l’istanza è stata denegata.
2. Con l’introdotto ricorso il Sig. Diabo Mamado lamenta che l’assunzione del beneficiario del precedente visto – il Sig. Komi Harouna – non si è mai perfezionata perché egli non è riuscito a raggiungere l’Italia, essendo stato fermato alla dogana francese dell’aeroporto di Parigi e respinto nel paese d’origine. Ritiene che si tratti di vicende irrilevanti per quanto concerne l’istanza successiva, in quanto nei fatti il precedente lavoratore domestico non è alle sue dipendenze ed egli è in possesso dei requisiti per l’assunzione (reddito, alloggio, assenza di denunce e condanne penali).
3. In relazione al quadro fattuale appena delineato il T.A.R. ha disposto istruttoria con ordinanza n. 449 del 10/5/2013, in quanto la Prefettura di Brescia aveva segnalato che, ai fini di una possibile rideterminazione, l’ufficio stava accertando – presso la Questura di Brescia – l’effettività dell’espulsione che avrebbe colpito il Sig. Komi Harouna in Francia (che lo avrebbe costretto a rientrare nel paese d’origine impedendo il suo l’ingresso in Italia) ovvero se il cittadino straniero fosse titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in base ad altre procedure.
L’approfondimento ha consentito di appurare (cfr. nota del SUI 24/5/2013) che il Sig. Komi non era titolare di alcun permesso di soggiorno, ma risultava a suo carico una segnalazione di inammissibilità Schengen proveniente dalla Svizzera e inserita il 15/6/2009. Visto che il Sig. Diabo Mamado non aveva mai informato la Prefettura della presunta irreperibilità del lavoratore richiesto nel 2008 – nonostante esplicita comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 – l’amministrazione confermava il precedente rigetto.
4. Con ordinanza n. 276, depositata il 13/6/2013, è stata accolta la domanda cautelare. Questa Sezione ha ritenuto rilevante “… il dato sostanziale dell’irreperibilità del lavoratore domestico (primo beneficiario del nulla osta), il quale non è mai stato alle dipendenze del ricorrente e neppure è in possesso di un titolo per soggiornare sul territorio nazionale” e ha precisato che “… a questo punto, il Sig. Diabo Tidjani è l’unico aspirante all’assunzione come lavoratore domestico a sostegno del nucleo familiare”. Ha dunque statuito che “la Prefettura è in definitiva tenuta a verificare gli ulteriori requisiti di legge per poi rideterminarsi sulla possibile assunzione del cittadino straniero irregolare da parte del ricorrente)”.
5. Le predette argomentazioni, seppur sintetiche, sono ad avviso del Collegio del tutto esaustive e meritano integrale conferma in questa sede. Infatti il Sig. Komi Harouna non risulta presente sul territorio nazionale in condizione di regolarità e non ha mai presentato richiesta di permesso di soggiorno, la quale comunque verrebbe verosimilmente negata in presenza di una segnalazione Schengen ancora attiva. Dunque non affiorano elementi ostativi alla prosecuzione del procedimento di rilascio del nulla osta a favore di Diabo Tidjani, salvi gli ulteriori apprezzamenti di competenza dell’autorità amministrativa.
Le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della condotta non collaborativa del ricorrente in sede procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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