Non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno perchè le forze di polizia non trovano lo straniero in casa per la verifica della residenza
TAR Campania, Sezione Sesta, Sentenza del 30 aprile 2013, n. 2267
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Accolto il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato sull’insussistenza del requisito reddituale e sulla irreperibilità del ricorrente. Il mancato rispetto dei limiti reddituali non può impedire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto si suppone che il soggetto, privo di occupazione, possa non avere redditi. Quanto all’irreperibilità, essa può giustificare il mancato invio delle comunicazioni, ma non certo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, non essendovi alcun obbligo a restare costantemente presso la propria abitazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del questore di Caserta [...] di rigetto rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
Rilevato che il ricorso è mosso avverso il provvedimento del 24.10.2012 con cui la Questura di Caserta ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' presentata dal ricorrente Xxx, in data 08.08.2012;
Rilevato che l'Amministrazione giungeva a tanto in ragione dei seguenti elementi:
- il ricorrente non aveva prodotto alcun reddito "derivante anche da indennità di disoccupazione";
- non era stata "provata e documentata l'esistenza di redditi da lavoro attraverso il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi in suo favore";
- il ricorrente si era reso irreperibile con "condotta ... oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione ... in materia di immigrazione";
Rilevato che parte ricorrente censura il provvedimento in quanto viziato da palese travisamento e violazione di legge (censura sub 1) nonchè per l'omissione delle prescritte garanzie di partecipazione procedimentale (censura sub 2: mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990) in quanto:
1) come documentato in atti, il ricorrente ha regolarmente effettuato l'iscrizione a un centro per l'impiego dopo il licenziamento del 13.04.2012 e il precedente datore di lavoro ha regolarmente comunicato l'inizio del rapporto ed ha pagato i contributi previdenziali per il 2011;
2) inoltre, il ricorrente tutt'ora alloggia presso l'indirizzo indicato all'anagrafe e l'asserita irreperibilità è dovuta agli impegni lavorativi che lo tengono lontano dall'abitazione per l'intera giornata, per cui non può essere giustificata l'elusione dell'obbligo di inviare il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990;
Considerato che il mancato rispetto dei limiti reddituali non può impedire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto si suppone che il soggetto, privo di occupazione, ben possa non avere redditi;
Considerato che, comunque, il ricorrente ha documentato tanto l'esistenza quanto la regolarità contributiva del pregresso rapporto di lavoro (cfr. produzione ricorrente), smentendo 'per tabulas' le affermazioni recate nel provvedimento in merito all'inesistenza del pregresso rapporto di lavoro;
Considerato, altresì, che la mera irreperibilità - in mancanza di prova della falsità delle attestazioni relative alla propria sistemazione alloggiativa - può giustificare il mancato invio delle prescritte comunicazioni, ma non certo 'ex se' il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, non essendovi alcun obbligo a restare costantemente presso la propria abitazione;
Considerato che la censura relativa al mancato invio della comunicazione relativa al preavviso di rigetto può ritenersi assorbita in ragione dell'accoglimento della prima censura;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento sia illegittimo e che, pertanto, debba essere annullato, fatti salvi quelli ulteriori;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/04/2013
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Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
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