Non c'è rischio migratorio nel concedere il visto di ingresso per turismo, se l'istante fornisce documentazione adeguata sullo scopo del viaggio e il possesso di redditi più che sufficienti
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, sentenza del 19 ottobre 2012, n. 8681
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 232 volte dal 09/03/2013
É accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullato il rifiuto sulla domanda di rilascio di visto d’ingresso per turismo, motivato sul rischio migratorio. La ricorrente ha fornito idonee indicazioni e documentazione sullo scopo del viaggio oltre ad aver altresì dato prova di percepire nel proprio Paese una retribuzione più che adeguata (superiore alla media), elementi, questi, idonei a scongiurare il rischio migratorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento... , recante diniego rilascio visto d'ingresso per turismo, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
[...]
Rilevato che con il ricorso all’esame del Collegio si censura il provvedimento di diniego di visto di ingresso nel territorio italiano per studio, opposto alla ricorrente per rischio migratorio, e si chiede altresì il risarcimento dei danni dalla stessa sofferta per effetto del predetto diniego;
Ritenuto che l’impugnativa proposta in questa sede sia fondata e debba essere accolta per quanto di seguito evidenziato;
Considerato che, come è stato correttamente evidenziato nell’atto di ricorso, la ricorrente ha fornito idonee indicazioni e documentazione sullo scopo del viaggio (turismo con l’intento di acquisire informazioni sul mondo accademico italiano per eventuale successiva frequenza dell’università nel nostro territorio) ed ha dato altresì prova di percepire nel proprio Paese una retribuzione più che adeguata (superiore alla media), così da scongiurare il rischio migratorio;
Ritenuto:
che, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, appaia irragionevole la valutazione di rischio migratorio eseguita nella specie;
che conseguentemente il gravame proposto sia fondato e da accogliere;
che, quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata, essa debba essere respinta;
Considerato al riguardo che, relativamente alle spese sostenute per richiedere il visto, una volta accolta l’impugnativa, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi, per cui la ricorrente non ne dovrà sostenere ulteriori, con riferimento a quelle per il viaggio, non è allegata prova dell’impossibilità di riutilizzo, con cambio delle date, dei biglietti aerei, e che infine nessuna prova è stata allegata circa l’effettiva sussistenza nella specie del dedotto danno alla vita di relazione;
Ritenuto:
che in conclusione l’impugnativa debba essere accolta, mentre la domanda di risarcimento dei danni debba essere respinta;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando, accoglie l’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe e rigetta la domanda di risarcimento dei danni, ivi avanzata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 [...]
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