Non si convalida il provvedimento adottato dal Questore ai fini del trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione. Ciò, alla luce della disposizione recata all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 109/2012, a mente della quale è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali per i lavoratori irregolari che possono trovare una regolarizzazione con il datore di lavoro.