No trattenimento in CIE se lo straniero partecipa alla Sanatoria del 2012
Giudice di pace di Bologna, Sezione Stranieri, ordinanza del 17 settembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 179 volte dal 06/03/2013
Non si convalida il provvedimento adottato dal Questore ai fini del trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione. Ciò, alla luce della disposizione recata all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 109/2012, a mente della quale è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali per i lavoratori irregolari che possono trovare una regolarizzazione con il datore di lavoro.
Verbale di udienza del 17 Settembre 2012
Giudice di Pace di Bologna
UFFCIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
SEZIONE STRANIERI
[...]
Oggi 17 settembre 2012, alle ore 10,28 in Bologna ... nella sede del Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna davanti al Giudice di Pace Dott. Avv. Nicoletta Maccaferri, è comparso il/la sedicente Xxx, cittadina di nazionalità nigeriana che dichiara di non conoscere la lingua italiana [...].
Sentito in merito al provvedimento adottato in data 14/09/2012 dal questore di Padova con il quale, stante la impossibilità di immediata espulsione, è stato disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario, presso il Centro di Identificazione ed Espulsione e assistenza di Bologna.
Il difensore si oppone alla convalida
l'interessato dichiara: io ho dato tutti idocumenti alla signora dell'associazione e le hanno detto che era tutto a posto per il rinnovo del permesso di soggiorno, io sto lavorando per la parrocchia Yyy.
IL GIUDICE DI PACE
Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dal D.L. 241/04.
Visti gli atti del Prefetto di Padova e della Questura di Padova ritenuto che allo stato, visto l'art. 5 del D. Lgs 109/12 vi è la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali per i lavoratori irregolari che possono trovare una regolarizzazione con il datore di lavoro. Pertanto il presente procedimento deve ritenersi sospeso, viste le dichiarazioni in atti.
NON CONVALIDA
il provvedimento del Questore di Padova in data 14/9/2012, chiuso alle ore 10.56
Il Giudice di Pace
Avv. Nicoletta MACCAFERRI
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