No espulsione per tardiva domanda di rinnovo permesso di soggiorno, il termine non è perentorio
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 7 settembre 2012, n. 7615
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 786 volte dal 23/03/2013
É illegittimo il diniego del rinnovo del permesso, fatto discendere dalla tardività di presentazione dell’istanza. É giurisprudenza, ormai consolidata, l’affermazione del principio secondo cui la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso. Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 non ha valenza perentoria, ma soltanto ordinatoria, ovvero acceleratoria, al fine unicamente di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità. Ne consegue, pertanto, che sussiste l’obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell’istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Rieti del 12/9/11 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nato in Italia il 13/1/87, ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia fino al compimento della maggiore età.
Risiede in Italia unitamente ai genitori.
Ha ottenuto il 7/9/07 il primo permesso di soggiorno per lavoro con scadenza 18/8/09, in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della Alfa S.a.s.
Il rapporto di lavoro con la suddetta officina è cessato il 31/12/2010, ed il ricorrente, il 10/1/11 ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con la società Beta con scadenza 30/4/01; successivamente è stato assunto fino al 31/7/11 dalla soc. coop. a.r.l. Gamma; infine in data 9/9/01 ha stipulato il contratto di soggiorno a tempo indeterminato con la società Delta società consortile a.r.l.
In data 16/6/11 ha inviato alla Questura di Rieti la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con il provvedimento impugnato la sua istanza è stata respinta in quanto la Questura ha rilevato che il ricorrente avrebbe presentato tardivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; non sarebbe in possesso di un precedente permesso di soggiorno valido per la permanenza in Italia e l’ultima sua traccia nel territorio nazionale risalirebbe al permesso di soggiorno scaduto il 18/8/09.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce le seguenti censure:
1. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per carenza di presupposti e carenza di motivazione – Violazione del principio di ragionevolezza, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta, perplessità.
2. Violazione dell’art. 5 comma 5 e comma 9 del D.Lgs. 286/98 – Abnormità del provvedimento, violazione della L. 241/90, violazione del giusto procedimento.
[...]
Il ricorso è fondato.
Lamenta il ricorrente – con il primo motivo di ricorso - l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto basato esclusivamente sul ritardo – ritenuto ingiustificato secondo la Questura di Rieti - nella presentazione della domanda.
Ha poi rilevato che egli sarebbe già stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (ed in precedenza del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, essendo nato in Italia) e sarebbe sempre vissuto in Italia con i propri genitori.
La censura è fondata.
La giurisprudenza, con orientamento costante, anche di questa Sezione (cfr. sentenze n. 6197/09; 13.10.2006, n. 10381 e 3.5.2007, n. 3871), (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4/3/08 n. 1219; 22.5.2007, n. 2594; id.,11.9.2006, n. 5240; id., IV, 14.12.2004, n. 8063; T.A.R. Toscana, I, 19.1.2006, n. 156; TAR Lombardia Milano, I, 7.6.2006, n. 1326; Cons. St., VI, 7.6.2005, n. 2654) ha da tempo chiarito che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso.
Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto ordinatorio, ovvero acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità (T.A.R. Lazio sez. II quater 3/10/07 n. 9719; (T.A.R. Lazio sez. Latina 4/2/09 n. 73; Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2006 n. 5240; 14/12/2004 n. 8063; TAR Lazio, sez. II 3 maggio 2007, n. 3871; T.A.R. Calabria - RC - 5/5/2005 n. 377; T.A.R. Emilia - Romagna - PR - 10/3/2005 n. 135); detto termine, infatti, non è ex sé rilevante nemmeno ai fini espulsivi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 286/1998 allorché, come nella specie, lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo (cfr. Cass., I, 6.6.2003, n. 9088; id., SS.UU., 20.5.2003, n. 7892). (TAR Lazio sez. II quater 11/12/07 n. 12958)
Ne consegue, che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste l'obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell'istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.
L’Amministrazione deve infatti tener conto della disposizione recata dall’art.5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione.
Nel caso di specie risulta che il ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa nel periodo nel quale non ha richiesto il permesso di soggiorno, e che quindi la tardiva richiesta di rinnovo non è derivata dalla necessità di eludere la normativa sull’immigrazione.
Occorre ribadire, infatti, che il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere ancorato al solo dato temporale relativo al momento dell’invio dell’istanza di rinnovo, ma necessita comunque di un’istruttoria adeguata diretta ad accertare il possesso o meno – in concreto – dei requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Peraltro, nei confronti del ricorrente - già titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia – si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, come aggiunto dal D.Lgs. 5/07, che impone alla Questura di tener conto anche della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato e della durata del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, elementi – questi – particolarmente rilevanti se si considera che il ricorrente è nato in Italia ed ha sempre vissuto nel nostro paese (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 30/6/11 n. 5758; Cons. Stato Sez. VI 13/9/2010 n. 6566).
Infine, risulta del tutto destituito di fondamento l’assunto della Questura secondo cui il ricorrente sarebbe stato irreperibile, avendo risieduto in Italia con i genitori fin dalla nascita, ed è altresì erroneo il presupposto secondo cui il ricorrente non sarebbe stato in possesso di alcun titolo di soggiorno, avendo esclusivamente presentato tardivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, circostanza questa – che da sola, in mancanza di ulteriori elementi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno – può ricondursi nel novero delle irregolarità sanabili.
Poiché il provvedimento impugnato si basa su erronei presupposti e si fonda sulla mera tardività della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, senza provvedere ad esaminare in concreto la posizione lavorativa, familiare sociale del ricorrente, il ricorso deve essere accolto perché fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 [...]
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