Nigeria: protezione sussidiaria a cittadina straniera proveniente dal Delta State, a causa del clima di violenze diffuse ed indiscriminate
Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 8 maggio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1114 volte dal 16/07/2012
Deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria alla cittadina nigeriana di religione cattolica e proveniente dal Delta State, fuggita a seguito della barbara uccisione del marito e del figlio ad opera di alcuni guerriglieri. Il clima di violenze diffuse ed indiscriminate, a causa di disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi, induce a ritenere che vi siano forti rischi di incolumità per la ricorrente, in caso di rimpatrio, che, se non idonei ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, lo sono invece ai fini del conseguimento della protezione sussidiaria.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
SENTENZA
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
[...]
considerato che, secondo l'avviso costantemente espresso in merito dalla giurisprudenza di legittimità, i procedimenti in camera di consiglio "sono caratterizzati... dall'impulso officioso" (Cass. 7 dicembre 2005, n. 27080), con la conseguenza che deve escludersi sia l'applicabilità dell'art. 309 cpc, sia la possibilità di pronunce che definiscano il procedimento nel rito sulla base del mero rilievo della mancata comparizione della parte istante (Cass. 11 maggio 2005, n. 9930);
rilevato che, nella fattispecie, è stato comunque possibile acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine alla fondatezza delle deduzioni esposte nel ricorso;
che, in particolare [...] Xxx ha chiesto al Tribunale di voler annullare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 26 novembre 2009 e notificato in data 22 aprile 2010, previo accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuto in via principale lo status di rifugiato politico ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata il diritto all'asilo sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, Cost. ed in via ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98;
che ha dedotto, a sostegno della domanda, di essere una cittadina nigeriana di religione cattolica e di provenire dal Delta State a seguito della barbara uccisione del marito e del figlio ad opera di alcuni guerriglieri;
che con il succitato provvedimento la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente, rilevando, nella motivazione della decisione, che i fatti posti dalla richiedente a sostegno della propria fuga e legati all'attività del marito, ucciso perchè membro del gruppo politico giovanile che si chiama OSAS, "non presentano elementi riconducibili all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, non rilevandosi alcun legame con i motivi di persecuzione previsti nella stessa Convenzione" ed escludendo, altresì, la sussistenza di elementi riconducibili all'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 ai fini della protezione sussidiaria;
[...]
che nell'ambito del presente giudizio, in sede di interrogatorio libero, ha precisato che il marito lavorava per una compagnia di estrazione petrolifera e che uno dei suoi due figli è stato ucciso nelle stesse circostanze del marito e di essere fuggita temendo anche per la propria vita;
che tale versione ha trovato sostanziale conferma in un articolo di stampa relativo all'accaduto, debitamente tradotto con traduzione giurata – The Nigerian Observer in data7 luglio 2008 e dal titolo "Banditi a caccia della testa della moglie di un membro" – ove viene riportata la notizia dell'uccisione di Yyy, leader di un movimento giovanile operante nel Delta del Niger, per mano di membri scissionisti del movimento stesso e, più nel dettaglio, si legge: "Fonti autorevoli hanno divulgato che la sig.ra Xxx, la quale era a malapena sfuggita alla morte, sarebbe dovuta fuggire per salvare la sua vita, abbandonando tutti i suoi averi visto che, sicuramente, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento riservato al marito";
che la ricorrente ha, inoltre, documentato la propria identità attraverso la produzione di copia del permesso di soggiorno;
ritenuto quindi che, quanto al merito dei fatti sui quali la ricorrente fonda la propria richiesta di riconoscimento dello status di rifugiata, deve rilevarsi come l'episodio dalla stessa evocato davanti alla Commissione e confermato senza significative contraddizioni nell'ambito del presente giudizio, oltre ad aver trovato riscontro nell'articolo di cui sopra, appaia verosimile alla luce della notoria situazione politica esistente in Nigeria (cfr. Rapporto Amnesty International Nigeria 2011 e viaggiaresicuri a cura del Mae);
che, invero, il territorio del Delta del Niger era ed è caratterizzato da un clima di violenze diffuse ed indiscriminate a causa di conflitti armati anche tra etnie, di attentati dinamitardi, della lotta armata condotta da nuclei di nativi che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle multinazionali, nonchè da disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi;
che, in particolare, la violenza sulle donne è rimasta molto diffusa, con casi di violenza domestica, stupri e altre forme di violenza sessuale da parte di funzionari statali e di cittadini privati, avendo le Autorità locali costantemente fallito nell'esercitare la diligenza dovuta nel prevenire e affrontare la violenza domestica e contribuendo così a determinare una radicata cultura dell'impunità;
che, quindi, avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente, la quale teme per la propria incolumità in caso di rimpatrio in una zona caratterizzata da un elevato rischio per i civili coinvolti o meno nelle descritte situazioni di conflittualità armata, pur non risultando sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono l'accertamento positivo, in capo al richiedente, di un fondato timore di essere perseguitato "per motivi di razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", può essere comunque concessa, nel caso di specie, la protezione sussidiaria, in quanto la vicenda posta a fondamento della domanda ed il timore conseguente appaiono rientrare nella nozione di "danno grave" (art. 14, lett. C, del D.Lgs. 251/2007);
che, del resto, il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente nel suo paese di origine a causa di elementi propri della sua situazione;
che l'esistenza di siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subirla (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-465/2007);
che, in ogni caso, nei procedimenti in esame la prova può essere valutata con minore rigore, in considerazione della obiettiva difficoltà in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio Paese per salvaguardare la propria incolumità (c.d. Principio dell'onere probatorio attenuato, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11, richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. U n. 27310/2008 e recepito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 19/11/2007 n. 251);
che deve ritenersi rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cpc) nonostante la ricorrente non abbia chiesto espressamente la protezione sussidiaria, in quanto tale protezione può ritenersi una delle forme di protezione attraverso le quali il vigente ordinamento declina il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost., richiesto dall'odierna ricorrente in via subordinata;
[...]
P.Q.M.
II Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) dichiara la sussistenza in capo a Xxx [...] del diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione sussidiaria;
[...].
Così deciso in Roma il 30 aprile 2012.
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