Non è necessaria la carta di soggiorno per l'indennità di frequenza in favore dei minori stranieri invalidi. L'indennità di frequenza è un contributo economico erogato in favore degli invalidi minorenni, in base alla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. Tale indennità serve per consentire al minore invalido di frequentare un centro di riabilitazione, un centro di formazione professionale, un centro occupazionale o una scuola di ogni grado e ordine. I requisiti per ottenere l'indennità di frequenza sono: 1. avere meno di diciotto anni di età; 2. essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 3. essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; 4. frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; 5. non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.470,70. Quanto al requisito n. 2, con riferimento ai cittadini extracomunitari, per i quali la Legge richiede il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ossia la "carta di soggiorno"), è intervenuta la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329. Secondo la Corte, l'indennità di frequenza deve essere concessa ai minori extracomunitari invalidi anche se privi della carta di soggiorno. Ciò in quanto l'attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale, idoneo per il rilascio della carta di soggiorno, potrebbe "comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare", se non, addirittura, vanificarle del tutto. Il trattamento irragionevolmente differenziato che la norma impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - vìola il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscono a minori in condizione di disabilità. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289. In caso di diniego dell'indennità di frequenza, è possibile fare ricorso al Tribunale competente.