E’ illegittimo il provvedimento che ha negato la conversione del permesso di soggiorno, da affidamento a lavoro subordinato, sul presupposto della carenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009. E’ ormai principio giurisprudenziale consolidato quello di ritenere applicabile il nuovo art. 32 solo nell’ipotesi in cui sia effettivamente consentito l’espletamento degli adempimenti richiesti. Pertanto, ove il raggiungimento della maggiore età del minore, che ha fatto ingresso in Italia prima dell’entrata in vigore della modifica normativa del 2009, intervenga prima che sia trascorso un biennio, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso biennale d’integrazione, bensì sarà solo sufficiente che egli dimostri, che in tale data, fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato. Inoltre, non sarà necessario dimostrare la permanenza almeno triennale sul territorio nazionale, posto che tale requisito non era prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati in Italia prima della riforma del 2009.