Minori stranieri affidati – non si applica il nuovo art. 32 Legge Immigrazione se sono entrati prima del 2009 e compiano la maggiore età prima di due anni dall'ingresso
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 13 giugno 2012, n. 5406
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 420 volte dal 12/09/2012
E’ illegittimo il provvedimento che ha negato la conversione del permesso di soggiorno, da affidamento a lavoro subordinato, sul presupposto della carenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009. E’ ormai principio giurisprudenziale consolidato quello di ritenere applicabile il nuovo art. 32 solo nell’ipotesi in cui sia effettivamente consentito l’espletamento degli adempimenti richiesti. Pertanto, ove il raggiungimento della maggiore età del minore, che ha fatto ingresso in Italia prima dell’entrata in vigore della modifica normativa del 2009, intervenga prima che sia trascorso un biennio, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso biennale d’integrazione, bensì sarà solo sufficiente che egli dimostri, che in tale data, fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato. Inoltre, non sarà necessario dimostrare la permanenza almeno triennale sul territorio nazionale, posto che tale requisito non era prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati in Italia prima della riforma del 2009.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Immigrazione del 25.2.2011 di diniego di permesso di soggiorno per minore età;
[...]
Il Sig. Xxx cittadino egiziano, nato il 1.10.92, è entrato in Italia in stato di clandestinità nell’estate del 2008 e dal 14.3.2008 ed in stato di affidamento al Comune di Roma con provvedimento del giudice tutelare del 19.5.2009 e munito di permessodi soggiorno valido fino al 30.9.2010.
Con il ricorso in esame il predetto impugna il decreto della Questura di Frosinone del 25.2.2011 con cui veniva rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 7.9.2009, in base alla considerazione del mancato possesso del requisito prescritto dall'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 94/2009), non avendo maturato il triennio previsto, né può avere seguito un progetto di integrazione integrazione sociale e civile per la durata di almeno due anni.
[..]
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.
Invero tale norma, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia, anche di questa Sezione, non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti. In questa prospettiva, ove il raggiungimento della maggiore età del minore che ha fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa intervenga prima che sia trascorso un biennio, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso biennale di integrazione: è sufficiente dimostrare, invece, che, in tale data, l'interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato. Del pari, non è necessario dimostrare la permanenza almeno triennale nel territorio nazionale, dal momento che tale requisito non era prescritto, per i minori sottoposti a tutela, entrati nel territorio nazionale prima della riforma del 2009. D'altronde, diversamente opinando, si verrebbe ad attribuire un'inammissibile efficacia retroattiva e si imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il ricorrente si verrebbe a trovare nella oggettiva impossibilità di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma, ossia di avere effettuato un percorso formativo biennale e di trovarsi sul territorio nazionale da almeno tre anni, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell'istanza ai sensi del testo previgente dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.
Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 [...]
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