La Questura non può tacere sulla richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche
TAR Puglia, Sezione Terza, Sentenza del 4 marzo 2013, n. 336
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 185 volte dal 13/06/2013
E’ dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e motivi umanitari e, per l’effetto, si ordina alla Questura di adottare il provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Quanto all’ulteriore domanda ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, risulta evidente l’obbligo di collaborazione dello straniero di produzione della documentazione sanitaria richiesta, necessaria a consentire un positivo apprezzamento in ordine alla indifferibilità e urgenza delle cure e dei trattamenti sanitari e della compatibilità o meno degli stessi con il rimpatrio nel Paese di origine. Tali margini discrezionali di valutazione, riservati all’Amministrazione, precludono al Collegio l’accoglimento del ricorso in relazione alla domanda formulata ai sensi della surriferita disposizione normativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bari in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche o motivi umanitari.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente, chiede dichiararsi l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 14.9.2012 per cure
mediche e motivi umanitari.
Il ricorrente, cittadino nigeriano, in data 9.4.2012 è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale, a seguito del quale è stato ricoverato presso il Policlinico di Bari, dove sono state riscontrate una serie di fratture e di patologie per trauma.
In conseguenza di quanto sopra il ricorrente è stato sottoposto a ben cinque interventi chirurgici, nonché a complicati trattamenti terapeutici, la cui interruzione, connessa ad un rimpatrio nella Nazione di origine, determinerebbe grave e irreparabile pregiudizio per la salute del ricorrente medesimo, in relazione alle carenze del servizio sanitario nigeriano e alla soluzione di continuità nella qualità degli interventi chirurgici e terapeutici anche con riferimento alla successiva riabilitazione.
Per tali motivi il ricorrente ha proposta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, sulla quale tuttavia l’Amministrazione non ha adottato alcuna determinazione.
[...]
DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito in ordine alla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Ed invero, l’Amministrazione ha l’obbligo di definire il procedimento attivato a istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
Quanto all’ulteriore domanda ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 104/2010 rileva il Collegio che, pur risultando dalla documentazione depositata una situazione idonea a supportare il rilascio del permesso di soggiorno, la relativa valutazione da parte del Collegio in termini di pienezza risulta preclusa dalla circostanza che tale documentazione non risulta prodotta alla Questura di Bari, nonostante espressamente richiesta – ad integrazione istruttoria dell’istanza proposta – con la nota del 14.12.2012, trasmessa anche via fax al procuratore del ricorrente, con la quale appunto in via interlocutoria e al fine di consentire all’Ufficio una compiuta valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo, il ricorrente è stato invitato a produrre “la certificazione con data recente rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che attesti in maniera adeguata la gravità delle condizioni di salute del cittadino straniero, tali da non permettere di lasciare il territorio dello Stato ovvero l’incompatibilità delle medesime con il viaggio di rientro nel Paese di origine”.
Fermo restando il buon diritto dello straniero di ottenere, anche ove non in regola con il permesso di soggiorno, dallo Stato Italiano l’assistenza ambulatoriale e ospedaliera urgente e i trattamenti sanitari indispensabili in relazione alla malattia o infortunio occorsogli, risulta infatti evidente l’obbligo di collaborazione dello straniero di produzione della documentazione sanitaria richiesta, necessaria a consentire un positivo apprezzamento in ordine alla indifferibilità e urgenza delle cure e dei trattamenti sanitari e della compatibilità o meno degli stessi con il rimpatrio nel Paese di origine.
Tali margini discrezionali di valutazione, riservati all’Amministrazione, precludono al Collegio l’accoglimento del ricorso anche in relazione alla domanda di cui all’art. 31 comma 3 c.p.a.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti su indicati, dichiarandosi conseguentemente l’obbligo della Questura di Bari di adottare un provvedimento espresso in ordine all’istanza di rilascio di permesso di soggiorno proposta dal ricorrente entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, il cui contenuto risulterà evidentemente condizionato dall’adempimento o meno da parte del ricorrente dell’onere di deposito presso la Questura della
documentazione medica richiesta con la citata nota del 14.12.2012.
Per il caso di persistente inerzia si nomina fin da ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari o suo delegato, che vi provvederà entro l’ulteriore termine di giorni trenta.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi; ordina alla Questura di Bari di adottare il provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
dispone fin da ora, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione onerata, che a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Bari o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 [...]
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