La promessa di assunzione non dimostra il possesso di redditi sufficienti per il rinnovo del permesso di soggiorno
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza del 30 maggio 2011 n. 3246
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come è noto, la legge prevede l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato con un datore di lavoro, che contenere la garanzia circa la disponibilità di un alloggio per il lavoratore nonché l’impegno, da parte del datore stesso, di sostenere le spese del viaggio di ritorno. In sede di rinnovo del permesso, poi, riveste particolare importanza il "requisito reddituale", ossia il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e degli eventuali familiari conviventi. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ricorda che il requisito del reddito minimo mira a evitare un aggravio per il bilancio dello Stato, nei casi in cui gli stranieri, pur beneficiando delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione – compresi gli assegni sociali per gli indigenti – non offrano alcuna contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Il tutto parte dal diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, dove, al di là della tardività nella presentazione dell'istanza di rinnovo, si è rilevata l'intermittenza dei redditi percepiti dal lavoratore (nessun reddito nel 2001 e nel 2003). Inoltre, si è ritenuta inidonea a sostenere la prova del possesso di redditi sufficienti la titolarità di un libretto nominativo di “prestito sociale” presso una cooperativa di lavoro, libretto qualificabile come “credito al consumo” e, quindi, addirittura comportante una esposizione debitoria per il suo titolare. Ma, aspetto ancor più rilevante, per i giudici di Palazzo Spada non è sufficiente la dichiarazione generica di disponibilità ad assumere il cittadino straniero, proveniente da una ditta di impianti idraulici, poichè il sopra cennato requisito reddituale va dimostrato rappresentando una effettiva sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.
Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 30 maggio 2011, n. 3246
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00176/2007, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente..., cittadino extracomunitario della Repubblica del Pakistan, impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, l’atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno presentando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Tar respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza del Tar produce appello il ricorrente in primo grado deducendo profili vari di violazione di legge ed eccesso di potere.
[...]
2. L’appello non merita accoglimento.
Come rilevato da pacifica giurisprudenza amministrativa, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Il requisito reddituale previsto è finalizzato ad evitare l'aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l'esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l'inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.
3. Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non avere presentato tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha congruamente comprovato la effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento per l’intero periodo di durata del permesso in scadenza quale richiesta dal combinato disposto degli artt. 4, terzo comma, e 5, quinto comma, del d.lgs. 286 del 1998 e d.P.R. n. 394 del 1999 art. 13, né ha documentato ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis dello stesso d.P.R. la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.
Ed invero dagli accertamenti effettuati alla Banca dati dell’Anagrafe Tributaria è emerso che nel 2001 lo Xxxx non aveva percepito alcun reddito, nel 2002, 3.569,00 euro, nel 2003 nessun reddito e soli 2.440,00 euro nel 2004.
Né assume rilievo la circostanza relativa all’asserita titolarità, da parte dell’appellante, di un libretto nominativo non trasferibile di “prestito sociale” presso la Cxxxx, non sorretta da alcuna indicazione, né in ordine alle modalità costitutive del medesimo e del perché e a che titolo lo stesso ne fosse in possesso, non avendo lo stesso signor Xxxxx mai dichiarato alcuna attività svolta presso la Cxxx medesima, né la provenienza delle somme in esso indicate in modo da poterne valutare la liceità, o in ordine al regolamento che ne disciplina la titolarità; pertanto tale titolarità del libretto, peraltro prodotto in semplice fotocopia non autenticata, deve considerarsi necessariamente irrilevante in sede di valutazione reddituale.
Il primo giudice ha ritenuto che la denominazione stessa del predetto libretto di “prestito sociale” parrebbe configurare una sorta di “credito al consumo” al quale corrisponde una correlata esposizione debitoria da parte del titolare, tale da non configurare in ogni caso una autonoma ed effettiva fonte di entrata reddituale.
Il ricorrente contesta in appello tale conclusione assumendo, a contrario, di avere “prestato” come socio della cooperativa i propri risparmi per sostenere economicamente la medesima cooperativa ed il suo sviluppo. Il denaro affidato dal socio verrebbe investito dalla cooperativa la quale assicura al socio una serie di vantaggi.
Tuttavia tali modalità che l’appellante assume essere di “pubblico dominio” non vengono documentate dal ricorrente mentre, sempre ai fini della carenza reddituale, non può non assumere rilievo indiziario il fatto che lo stesso signor Xxxxx abbia chiesto e sia stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che in secondo grado).
A sopperire tale carenza dei requisiti non è sufficiente la dichiarazione di disponibilità in data 20.12.2004, da parte della ditta Yyyyy di Bologna, ad assumere l’attuale appellante (quasi cinque mesi dopo la intervenuta scadenza del precedente permesso di soggiorno), in quanto mera dichiarazione di intenti, conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non suffragata da alcuna persuasiva documentazione atta a comprovare l’effettiva assunzione.
Tale documento non indica la decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al competente ufficio del lavoro, né reca il timbro di recezione da parte dello stesso.
Si aggiunga che, come sopra rilevato, la stessa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata soltanto in data 30.2.2005 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente permesso (22.7.2004), la cui violazione comporta l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi della norma preclusiva di cui all’art. 13, secondo comma, lett. b) d.lgs. citato.
4. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre sussistono motivi per compensare spese ed onorari del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011...
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