È illegittimo il rifiuto del visto d’ingresso, per motivi familiari, basato solo sul presupposto del mancato stato di abbandono, da parte del minore, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed equiparato dalla Corte di cassazione, all’affidamento familiare nazionale, istituti, entrambi, che non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo status del minore. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 7472/2002, ha definito la kafalah islamica l’unico strumento di tutela e protezione dell’infanzia, negli ordinamenti musulmani, mediante il quale il minore può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, senza che l’affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie.