La Kafalah anche in favore di cittadini italiani consente l'ingresso per motivi familiari dei minori marocchini
Trib. Firenze, Sez. Prima, ordinanza del 14 dicembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 153 volte dal 04/04/2013
È illegittimo il rifiuto del visto d’ingresso, per motivi familiari, basato solo sul presupposto del mancato stato di abbandono, da parte del minore, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed equiparato dalla Corte di cassazione, all’affidamento familiare nazionale, istituti, entrambi, che non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo status del minore. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 7472/2002, ha definito la kafalah islamica l’unico strumento di tutela e protezione dell’infanzia, negli ordinamenti musulmani, mediante il quale il minore può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, senza che l’affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie.
TRIBUNALE DI FIRENZE
I° SEZIONE CIVILE
[...]
SENTENZA
[...]
Sciogliendo la riserva adottata all'udienza del 16.10.2012,
la parte ricorrente ha concluso come in ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dal Consolato Generale di Casablanca con il quale è stato negato il visto d'ingresso per motivi familiari, nei confronti del nipote, Xxx, nato a Casablanca...., e ivi residente.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la parte ricorrente dichiarava di essere cittadina italiana, e di aver presentato presso il Consolato d'Italia in Marocco, la richiesta del visto di ingresso per motivi familiari, ai sensi del D. Lgs. 30/2007 nei confronti del nipote Xxx, minore a lei affidato dai genitori con atto di kafalah, omologato dal Tribunale di prima istanza in Casablanca in data 7.9.2010. Visto rifiutato dall'Ufficio presso il Consolato, in data 17.2.2012 poichè il minore risulta figlio non abbandonato con genitori ancora vivi.
Lamenta la ricorrente la illegittimità del provvedimento di rigetto reso dal Consolato d'Italia in Marocco che, sovrapponendo due istituti diversi, Kafalah giudiziale e Kafalah negoziale, la prima che presuppone lo stato di abbandono, la seconda che si sostanzia in un affidamento vero e proprio, ha errato nella valutazione dello stato del minore, rifiutandone il visto. Ciò anche in violazione degli artt. 3 e 5 D. Lgs. 6 febbraio 2007 relativi ai diritti dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.
[...]
Reputa il giudicante che il primo motivo di ricorso "Falso presupposto di fatto. Erroneità della Motivazione" proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento reso dal Consolato e impugnato, sia fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata dalla ricorrente, emerge come la stessa abbia sottoscritto, in data 7.10.2010, un Atto di Kafalah, redatto e omoogato dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, con il quale la ricorrente si impegnava a prendere in affidamento dai coniugi, ...., entrambi residenti in Casablanca, il figlio di quest'ultimi, Xxx, .... al fine di sopperire a tutte le sue necessità.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 7472/2002, ha definito la Kafalah islamica l'unico strumento di tutela e protezione dell'infanzia, negli ordinamenti musulmani, mediante il quale il minore può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, senza che l'affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie.
È dunque possibile equiparare, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, la Kafalah islamica all'affidamento familiare nazionale, posto che entrambi non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo status del minore. Come per l'affidamento, anche la Kafalah viene disposta con procedura giudiziaria oppure previo accordo autorizzato da un Giudice. Ciò anche nel caso del Marocco che ha regolato la Kafalah con una serie di normative, tra le quali il d.p.d. n. 1-02-172 del 13 giugno 2002.
È evidente, pertanto, che il rifiuto del visto d'ingresso basato solo sul presupposto del mancato stato di abbandono, da parte del minore, è del tutto illegittimo, atteso che la Kafalah non presuppone lo stato di abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed equiparato dalla Suprema Corte, all'affidamento familiare nazionale.
Quanto al quadro normativo, è necessario far riferimento al Decreto Legislativo n. 30 del 6.2.2007, concernente l'attuazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Anche sotto questo profilo, merita accoglimento il secondo e terzo motivo proposto dalla ricorrente "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 D. Lgs. 6.2.2007 n. 30, nella parte in cui (art. 5) dispone la libera circolazione, ingresso, soggiorno temporaneo e/o permanente, nel territorio italiano, da parte dei familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido e (art. 3 II° comma) nella parte in cui prevede che lo Stato membro agevoli l'ingresso del familiare a carico e/o convivente con il cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno.
Nel caso in esame, essendo la ricorrente cittadina italiana ed avendo ottenuto in base all'Atto di Kafalah la custodia del minore, con l'impegno di mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, quest'ultimo ha diritto di ingresso nel territorio italiano, secondo la normativa richiamata.
Ne consegue che la domanda avanzata dalla ricorrente va accolta, dovendo dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato con compensazione delle spese processuali.
Tutto ciò premesso,
in accoglimento della domanda avanzata...., annulla il Provvedimento... emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, in data 17.2.2012, e per l'effetto riconosce il diritto di ingresso nel territorio nazionale, in favore del minore Xxx ...
Firenze, 12.12.2012
Il giudice onorario
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 14 dicembre 2012
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