La domanda di protezione internazionale va esaminata in Italia, anche se in precedenza è stata presentata in Grecia; la Grecia non è uno Stato sicuro
T.A.R. Lazio, sentenza 7 marzo 2012 n. 2303
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 508 volte dal 05/05/2012
E’ illegittimo il decreto di trasferimento del cittadino iracheno in Grecia, quale Stato competente ad esaminare la richiesta di protezione internazionale. Anziché considerare la Grecia uno Stato sicuro, contrariamente a quanto emerge dalle notorie informazioni sopranazionali, l’Unità Dublino avrebbe dovuto fare ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Regolamento CE 343/2003, dichiarandosi competente ad esaminare la richiesta del ricorrente. L’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
della decisione del Ministero dell'Interno del 20.4.2010 e notificata in data 7.5.2010, con la quale veniva disposto il trasferimento del ricorrente in Grecia, quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo politico;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino dell’Iraq, in data 21/9/09 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.
L’Amministrazione ha verificato – attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga richiesta in Grecia in data 17/12/07; l’Unità Dublino, - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 31/3/10 la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003.
Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 20/4/10, notificato il giorno 7/5/10, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce la censura di falsa o erronea applicazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione: art. 3 Regolamento CE n. 343/03.
Il motivo è fondato.
L’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.
Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la “Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la “Direttiva qualifiche” (2004/83/CE) il 30/7/07 e la “Direttiva accoglienza” (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette “interrotte”, la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di “continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II” in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono”.
Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto “Sistema Dublino” è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, - pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.
Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.
Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).
Alla stregua di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, dal momento che i recenti sforzi dello Stato greco per adeguare la propria legislazione agli standard europei, pur se importanti, non si sono ancora tradotti in prassi organizzative e decisionali idonee a far ritenere che la Grecia sia allo stato divenuta un Paese sicuro.
Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 [...]
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Non occorre progetto per i minori stranieri "comunque affidati" (ma non "non accompagnati"), per la conversione in perme...
Letto 40 volte dal 09/03/2022
-
Sanatoria 2012, la Prefettura competente a decidere sulla domanda è quella istituita nella provincia in cui ricade il lu...
Letto 34 volte dal 02/03/2022