La domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari a lavoro subordinato va accolta anche se non risulta il versamento dei contributi INPS
T.A.R. Lombardia, Sezione Quarta, sentenza del 23 ottobre 2012, n. 2578
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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É illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da motivi familiari a lavoro subordinato, assunto sul presupposto di non ritenere probante, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, la documentazione prodotta dal ricorrente. Detto provvedimento ha ritenuto non provato lo svolgimento dell’attività lavorativa sulla base di due elementi certamente non risolutivi (mancata spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello unico e versamento contributi INPS) e, peraltro, smentiti dall’accertamento disposto dall’Amministrazione stessa.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento ... di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari ... in permesso di lavoro, notificato in pari data, adottato dal questore di milano;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato all’amministrazione e correttamente depositato presso la Segreteria del Tar, la ricorrente impugnava il provvedimento ... di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari ...., in permesso di lavoro, notificato in pari data, adottato dal Questore di Milano, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge perché l’amministrazione aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sull’ erroneo e lacunoso accertamento dell’assenza di convivenza tra i coniugi;
2) Violazione di legge perché l’amministrazione erroneamente aveva negato la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ritenendo la documentazione presentata dallo straniero inidonea a comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa.
[...]
Orbene, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso deve essere scomposto nella domanda volta ad impugnare il decreto del Questore nella parte in cui ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, da quella tesa a contestare il provvedimento nella parte in cui nega la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Con riguardo alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.
[...]
Sussiste, invece, la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Come è noto il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. In particolare, la determinazione della soglia minima sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione ma è stabilita una volta per tutte dall'art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999, il quale richiede, a tal fine, la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (cfr., T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2709).
Nel caso di specie, è emerso che l’amministrazione con il provvedimento impugnato ha ritenuto la documentazione presentata dal ricorrente non idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa, desumendo tale dato dall’assenza della ricevuto di spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello unico della Prefettura e dai bollettini di versamento dei contributi Inps.
L’amministrazione, tuttavia, con memoria depositata in data 28.11.2011, in ottemperanza all’ordinanza di questo Tar, evidenziava la produzione di reddito da parte del ricorrente che, a ben vedere, è di gran lunga superiore al valore dell’assegno sociale. La stessa amministrazione precisava, inoltre, che dall’1.6.2011 la ricorrente era stata assunta dalla ditta Xxx percependo dal 3.6.2011 al 30.8.2011 la somma di € 2.402,00.
La ricorrente, del resto, a riscontro di quanto accertato dall’amministrazione, ha depositato le relative buste paga nonché Cud dell’anno 2011 da cui emerge che la straniera ha percepito la somma di € 6.321,00.
Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo, perché ha ritenuto non provato lo svolgimento dell’attività lavorativa sulla base di due elementi certamente non risolutivi (mancata spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione e versamento contributi Inps) e, peraltro, smentiti in rerum natura dall’accertamento effettuato dalla stessa amministrazione.
Ne deriva che il ricorso va in parte accolto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati ....
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/10/2012
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