La domanda di conversione da permesso per lavoro stagionale va esaminata anche se presentata a permesso scaduto
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 429/2014 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 133 volte dal 03/10/2015
Un equo contemperamento dei contrapposti interessi può essere raggiunto ritenendo che anche le istanze di conversione riferite a p.d.s. per lavoro stagionale già scaduti al momento della loro presentazione vanno esaminate nel merito, purchè vi sia ancora disponibilità di quota. La domanda cautelare va dunque accolta. Per evidenti ragioni di effettività, la verifica va effettuata ora per allora.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2014, proposto da:
Dilruk Susantha Gamage, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Tonucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 2.9.2014 n. P-PS/L/Q/2014/100278 di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Pesaro e Urbino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- un equo contemperamento dei contrapposti interessi può essere raggiunto ritenendo che anche le istanze di conversione riferite a permessi di soggiorno per lavoro stagionale già scaduti al momento della loro presentazione vanno esaminate nel merito, a condizione che esista ancora la disponibilità della quota;
- la domanda cautelare va dunque accolta, ai fini del riesame. Si precisa che, per evidenti ragioni di effettività della tutela, la verifica sulla disponibilità della quota va effettuata “ora per allora” (in terminis, TAR Marche, sentenza n. 269/2013).
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non dover fissare sin d’ora l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie, ai fini del riesame, la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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