La condanna per ricettazione e violazione del diritto d'autore non è ostativa per la regolarizzazione,in quanto non lo era all'epoca della commissione dei fatti
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2856/2014 del 26/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 135 volte dal 17/07/2015
Solo dopo le modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94,l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98, prevede che “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto d'autore".
In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo. (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2014, proposto da:
Abdoulaye Diagne, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Melchiorre Gioia, 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano - Prefettura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato in data 26.5.2011 dalla Questura di Milano (imm. n. 6467/2011 - ID 638592), notificato in data 2.9.2014, di rigettato dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Milano, Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata volta ad ottenere un provvedimento di emersione dal lavoro irregolare.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente, in giudizio, senza depositare documentazione o articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 26.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso va accolto, potendo definirsi il giudizio con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il provvedimento impugnato è fondato sull’esistenza di una sentenza penale del Tribunale di Milano, pronunciata in data 16.12.2009, per i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione) e 171 bis e ter L. n. 633/41 (commercio e detenzione materiale contraffatto) commessi in data 18.10.2008, ciò che ha dato luogo, in data 25.11.2010, all’annullamento del contratto di soggiorno per lavoro domestico stipulato in data 15.3.3010.
Osserva il Collegio che entrambi i reati sono effettivamente ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, ma tuttavia, solo in base a disposizioni legislative intervenute successivamente alla commissione dei fatti.
Infatti, solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, in vigore dal 17.10.2012, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98, prevede che “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore”.
Parimenti, solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, D.L. 14.8.2013 n. 13, convertito dalla L. 15.10.2013 n. 119, all’art. 380 c.p.c. è stata aggiunta la lettera f-bis), relativamente al delitto di ricettazione, ricomprendendo pertanto tale reato tra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza, e pertanto considerati ostativi dal citato art. 4 c. 3 D.Lgs. n. 268/98.
In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo. (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444).
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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