L'autorizzazione a restare in Italia con il figlio minore può essere data per qualsiasi danno, anche potenziale e futuro, al minore, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 7 settembre 2012, n. 15025
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 148 volte dal 09/03/2013
E’ accolto il ricorso di parte e, per l’effetto deve cassarsi il decreto impugnato e rinviarsi alla Corte di appello in diversa composizione. E’ ormai linea consolidata quella di ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Corte di cassazione, sez. VI-1 civile, ord. n. 15025 del 7 settembre 2012
Sul ricorso proposto da: Xxx
[....] avverso il decreto n. 44/2010 della Corte di appello di Potenza ...
[...]
Rilevato che:
1. Xxx ricorre per cassazione avverso il decreto n. 44/2010 adottato dalla Corte di appello di Potenza - sezione minori che, in riforma della decisione adottata in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, ha negato la autorizzazione alla sua permanenza in Italia per un anno in qualità di genitore dei figli minori Yyy e Zzz nati rispettivamente nel 2005 e nel 2009;
2. Il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto sussistere le condizioni previste dall’articolo 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 e in particolare il pericolo di compromissione del sano sviluppo psico-fisico dei minori derivante dall’allontanamento del genitore. La Corte di appello è andata di contrario avviso accogliendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza basato sul presupposto che la norma invocata non è finalizzata a tutelare l’interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore età, bensì a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali;
3. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 nonché l’omessa motivazione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che:
1. In seguito dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21799 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7516/2010) è ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto;
[...]
RITENUTO CHE:
1. La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso sia manifestamente fondato dato che l’età dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore. Il ricorso è pertanto da accogliere con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Potenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2012.
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