Deve osservarsi che la domanda di affidamento presentata dalla ricorrente, cittadina marocchina coniugata con cittadino italiano, sia motivata con riferimento alla "Kafalah" c.d. consuetudinaria, svolta da notai di diritto musulmano e poi omologata dal Tribunale di prima istanza marocchino, in data anteriore a quella di presentazione della domanda di visto volta ad ottenere l'ingresso del soggetto affidato, fratello della ricorrente e minorenne. Tale domanda di visto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, non necessitava di nulla osta al ricongiungimento familiare da rilasciarsi dalla Prefettura del luogo di residenza della ricorrente, come si evince dal provvedimento della Prefettura medesima che ha richiamato l'applicazione del D. Lgs. 30/2007 al caso del diritto all'ingresso e soggiorno del familiare di straniero a sua volta familiare di cittadino comunitario (il tutto in esenzione di richiesta di nulla osta ma con semplice domanda di visto). Dovrà pertanto, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente, ordinarsi al Ministero degli Affari Esteri il rilascio del visto di ingresso al minore, in tal senso annullando il provvedimento di rigetto assunto dal Consolato Italiano in Casablanca.