Kafalah consuetudinaria, ha diritto di ingresso in Italia il minorenne marocchino fratello e affidato ad altro cittadino marocchino, senza bisogno di nulla osta al ricongiungimento familiare
Tribunale di Vigevano, Sezione Prima, Ordinanza del 27 febbraio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 728 volte dal 04/04/2012
Deve osservarsi che la domanda di affidamento presentata dalla ricorrente, cittadina marocchina coniugata con cittadino italiano, sia motivata con riferimento alla "Kafalah" c.d. consuetudinaria, svolta da notai di diritto musulmano e poi omologata dal Tribunale di prima istanza marocchino, in data anteriore a quella di presentazione della domanda di visto volta ad ottenere l'ingresso del soggetto affidato, fratello della ricorrente e minorenne. Tale domanda di visto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, non necessitava di nulla osta al ricongiungimento familiare da rilasciarsi dalla Prefettura del luogo di residenza della ricorrente, come si evince dal provvedimento della Prefettura medesima che ha richiamato l'applicazione del D. Lgs. 30/2007 al caso del diritto all'ingresso e soggiorno del familiare di straniero a sua volta familiare di cittadino comunitario (il tutto in esenzione di richiesta di nulla osta ma con semplice domanda di visto). Dovrà pertanto, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente, ordinarsi al Ministero degli Affari Esteri il rilascio del visto di ingresso al minore, in tal senso annullando il provvedimento di rigetto assunto dal Consolato Italiano in Casablanca.
Il Presidente del Tribunale, dott. Anna Maria Peschiera, visto il ricorso proposto in data 22/07/2011 ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. LGS. 286/98 nell'interesse di K.F., nata a Mohammedia il 21/06/1981, [...] rappresentata e difesa dall'avv. Michele Spadaro [...],
rilevato che in data 6/08/2010 la ricorrente ha presentato richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare con il fratello minore M. K., nato a Mohammedia il 17/07/1997 ed ivi residente, presso il Co nsolato Generale d'Italia di Casablanca,
rilevato che con provvedimento in data 13/08/2010, il Consolato notificava il provvedimento di rigetto della domanda di visto,
osserva quanto segue:
deve ritenersi priva di pregio l'osservazione svolta dalla ricorrente relativamente al fatto che il provvedimento che in questa sede si impugna sia stato assunto con riferimento "... alla domanda presentata dal cittadino italiano G. S. [coniuge della ricorrente, NdS]...". E' evidente infatti che il provvedimento di cui è causa, è stato consegnato e notificato alla signora F., cosicchè, al di là dell'errore formale nello stesso contenuto, può ritenersi che il provvedimento medesimo abbia raggiunto il suo scopo e abbia messo la attuale istante in condizione di interloquire e di opporsi, come di fatto è avvenuto.
Nel merito ritiene invece questo giudice che il ricorso meriti accoglimento.
Deve infatti osservarsi che la domanda di affidamento presentata dalla signora K. sia motivata con riferimento alla "Kafalah" c.d. consuetudinaria, svolta da notai di diritto musulmano e poi omologata dal Tribunale di prima istanza di Mohammedia (doc. 7 e 8 di parte ricorrente) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di visto.
Domanda che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, non necessitava di nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza della ricorrente, come si evince dal provvedimento della Prefettura medesima, prodotto sub doc. 10.
Dovrà pertanto, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente, ordinarsi al Ministero degli Affari Esteri il rilascio del visto di ingresso al minore M. K., in tal senso annullando il provvedimento di rigetto assunto.
Non vi è luogo a pronuncia alcuna sulle spese di giudizio, in relazione alla natura del presente contenzioso e alle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale di Vigevano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, ordina al Ministero degli Affari Esteri il rilascio del visto di ingresso in favore del minore Mohammed Khiyali.
Vigevano 24/02/2012
Il Presidente
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