I gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendono estremamente difficoltosa l’individuazione di posizioni consolidate di forza o di stati maggiormente sicuri e delineano, al contrario, proprio un quadro socio politico caratterizzato dal pericolo di gravi danni alla persona che la protezione sussidiaria mira ad evitare. Nel caso in esame, in considerazione della forte diffusione delle violenze e della ripetitività nel tempo delle stesse, si ritiene non sicura per il ricorrente un’ipotetica via di fuga interna. In questo contesto ritiene il Tribunale che in Nigeria al momento vi sia una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata presente in loco, dal quale discende ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto di R. A. E. alla protezione sussidiaria. Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.