In Nigeria vi è una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata, che dà diritto alla protezione sussidiaria
Trib. Milano, Sez. Prima Civile, ordinanza del 13 giugno 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 469 volte dal 21/06/2013
I gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendono estremamente difficoltosa l’individuazione di posizioni consolidate di forza o di stati maggiormente sicuri e delineano, al contrario, proprio un quadro socio politico caratterizzato dal pericolo di gravi danni alla persona che la protezione sussidiaria mira ad evitare. Nel caso in esame, in considerazione della forte diffusione delle violenze e della ripetitività nel tempo delle stesse, si ritiene non sicura per il ricorrente un’ipotetica via di fuga interna. In questo contesto ritiene il Tribunale che in Nigeria al momento vi sia una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata presente in loco, dal quale discende ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto di R. A. E. alla protezione sussidiaria. Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
[...]
ORDINANZA
[...] nella causa civile [...]
TRA
Xxx rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro [...]
E
MINISTERO dell'INTERNO [...]
OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08 (come modificato ex artt. 19 e 34 D.Lvo 150/11)
Il giudice, esaminati gli atti e i documenti del giudizio promosso con ricorso ex artt. 35 D.Lgs.vo 25/08 e D.Lgs.vo 150/11 […] avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che il 16.4.12 ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale, osserva quanto segue.
Il ricorrente ha affermato di aver lasciato la Nigeria per la Libia nel 2010 in cerca di migliori condizioni lavorative. Ha sottolineato la grave situazione di violenza indiscriminata in cui versa la Nigeria e ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria. Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale - non costituitasi in giudizio – e dell’interrogatorio libero Xxx ha riferito di aver lasciato la Nigeria in cerca di lavoro.
[…]
Il D.L.vo 251/07 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. 95/70) definisce e fissa le regole sostanziali in materia di protezione internazionale. L’art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria. E’ considerato rifugiato il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” (art. 2 lett. e). Gli artt. 7 e 8 D.L.vo 251/07 indicano, poi, gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l’altro che “devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali”. L’art. 2 lett. g) definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Sono, inoltre, considerati “danni gravi” ex art. 14 del D. L.vo 251/07 “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La vicenda narrata da Xxx non ha nulla a che fare con ipotesi di persecuzione per ragioni religiose o altri motivi rilevanti ai fini del presente giudizio. Egli stesso ha, infatti, ammesso di aver lasciato il proprio Paese solo per ragioni economiche e lavorative.
La domanda di rifugio va, dunque, respinta.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) D.Lvo 251/07, in ragione della grave situazione che ha interessato negli ultimi tempi la Nigeria e che ancora non può ritenersi risolta in particolare nelle aree del nord e del centro.
In assenza di più specifica indicazione si ritiene di mutuare dall’art. 1 del Protocollo 2 della Convenzione di Ginevra dell’agosto 1949 la definizione di conflitto armato, da intendersi come “conflitti armati (..)che si svolgono sul territorio di un’Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.”
Va altresì richiamato l’insegnamento della Corte giustizia Comunità europee (gran camera -17.2.09 - Causa C 465/07) la quale ha affermato che, nella valutazione della richiesta di protezione sussidiaria, l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente “può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.”
Con particolare riguardo alla situazione della Nigeria, gli organi di stampa internazionale e le organizzazioni internazionali danno frequentemente conto di sanguinosi attentati che hanno interessato la popolazione inerme. In particolare i luoghi di culto cristiani nella Nigeria del Nord sono diventati il principale obiettivo degli islamisti di Boko Haram, un gruppo legato ad Al Qaida, che si propone non solo di instaurare un califfato islamico nel nord del Paese, ma anche quello, più ambizioso e pericoloso, di innescare una guerra civile interreligiosa. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terrorista: nell’ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell’Indipendenza; il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite. Nel centro-nord del Paese si sono registrati numerosi attacchi di matrice terrorista tra cui: il 20 gennaio 2012 una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e numerosissimi feriti; il 26 aprile 2012 un’autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano “This Day” e di altre testate giornalistiche, lo stesso giorno dell’attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5 settembre 2012 a Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) sono stati distrutti decine di ripetitori delle principali compagnie di telefonia mobile. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione. Proprio di questi giorni è il grave fatto di sangue - di cui hanno dato notizia gli organi di stampa – posto in essere da un gruppo di sospetti militanti islamici, che ha aperto il fuoco uccidendo 13 persone a Maiduguri nel nord-est della Nigeria.
Il nostro Ministero Affari Esteri stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato migliaia di morti e che centinaia di vittime all’anno siano state causate da episodi di violenza interetnica, almeno a partire dal 2009, quando si è assistito ad una recrudescenza di tali fenomeni e ancora oggi riferisce che: “La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese. Tra le aree di attenzione si evidenziano il centro (cosiddetta “middle belt”), il nord e, specialmente, il nord est, nelle quali la situazione e’ resa ancor più precaria per le connessioni con l’attuale crisi in Mali. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali. Tale pericolo aumenta notevolmente nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità, in particolare quelle settentrionali. Negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, nel nord-est del Paese, (..) e’ stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di recenti episodi di violenza di stampo terroristico che hanno causato centinaia di vittime. E’ stato annunciato il dispiegamento di circa 8.000 unita’ aggiuntive delle forze armate per il controllo del territorio, con l’impiego anche di aeromobili. Sono previsti maggiori controlli a circolazione e movimenti, nonche’ piu’ poteri alle forze di sicurezza e dell’ordine per l’individuazione di criminali e terroristi. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram o da altre sigle di matrice terroristica. Diversi attentati terroristici si sono verificati anche nella capitale Abuja contro edifici pubblici, di organizzazioni internazionali e di mezzi d’informazione. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati ed alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. (..) Si ritiene di evidenziare anche una recente accresciuta sensibilità’ del sud-ovest, ove si Pagina 5
sono registrate infiltrazioni di cellule terroristiche” (avviso particolare, Viaggiare Sicuri, del 15.5.13 tuttora valido).
Dal rapporto diffuso da Amnesty International in data 8.6.2012 emerge come il livello di violenza in Nigeria sia cresciuto drasticamente, giungendo a portare la Nigeria al livello della Somalia.
La stampa internazionale, di recente, ha dato conto di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un centinaio di morti, ad opera della setta islamica Boko Haram e la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzione del Parlamento Europeo.
Emerge così una situazione di volenza diffusa che, data la matrice religiosa, appare tanto più pericolosa per le persone di religione cristiana. Tale situazione, peraltro, non può ritenersi circoscritta agli appartenenti alla religione cristiana o islamica, ben potendosi ritenere che il rischio di coinvolgimento in atti di violenza sia riferibile a qualunque persona presente sul territorio nigeriano, data la diffusività degli stessi.
I gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendono estremamente difficoltosa l’individuazione di posizioni consolidate di forza o di stati maggiormente sicuri e delineano, al contrario, proprio un quadro socio politico caratterizzato dal pericolo di gravi danni alla persona che la protezione sussidiaria mira ad evitare.
D’altra parte, tenuto conto della mancata trasposizione nel D.Lvo n. 251 del 2007 della previsione dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE (“Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda"), non costituisce motivo di esclusione della protezione internazionale la possibilità che il richiedente eventualmente abbia di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi. (Cass. Ordinanza n. 2294 del 16/02/2012).
Nel caso in esame, in considerazione della forte diffusione delle violenze e della ripetitività nel tempo delle stesse, si ritiene non sicura per il ricorrente un’ipotetica via di fuga interna.
In questo contesto ritiene il Tribunale che in Nigeria al momento vi sia una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata presente in loco, dal quale discende ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto di Xxx alla protezione sussidiaria.
Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
[…]
p.q.m.
visto l’art. 702 ter c.p.c. :
1. respinge la domanda di rifugio;
2. in parziale accoglimento delle domande di protezione internazionale riconosce a Xxx […] la protezione sussidiaria;
[…]
Milano, 13.6.2013
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