E’ nullo il decreto con cui il Questore ha denegato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in base alla circostanza che l’interessata aveva riportato due condanne penali. La disposizione recata all’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008 comporta l’automatica esclusione di ogni margine di discrezionalità in capo al Questore nella valutazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, una volta che gli atti gli siano stati trasmessi a tale precipuo fine, con conseguente insussistenza di qualsivoglia discrezionalità nel bilanciamento di possibili contrastanti ragioni circa la permanenza sul territorio nazionale.