Il Questore non può negare il permesso di soggiorno per motivi umanitari a causa di precedenti penali dello straniero
Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Decreto del 13 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1014 volte dal 19/05/2012
E’ nullo il decreto con cui il Questore ha denegato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in base alla circostanza che l’interessata aveva riportato due condanne penali. La disposizione recata all’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008 comporta l’automatica esclusione di ogni margine di discrezionalità in capo al Questore nella valutazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, una volta che gli atti gli siano stati trasmessi a tale precipuo fine, con conseguente insussistenza di qualsivoglia discrezionalità nel bilanciamento di possibili contrastanti ragioni circa la permanenza sul territorio nazionale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
ha pronunciato il seguente
DECRETO
[...]
Rilevato che con ricorso depositato in data 23.11.2011 la ricorrente, cittadina della ex Jugoslavia nata in Croazia, di etnia Rom, ha chiesto che venga dichiarato illegittimo il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari pronunciato dal Questore di Roma in data 19.7.2011 e notificatole il giorno 16.11.2011 con il quale sulla base di due precedenti penali veniva disattesa l'indicazione della Commissione territoriale circa il riconoscimento della suddetta misura di protezione, perchè emesso in assenza dei presupposti legittimanti la sua adozione;
[...]
rilevato che avendo la ricorrente svolto con istanza presentata in data 23.11.2010 richiesta di protezione internazionale, la Commissione territoriale di Roma con pronuncia in data 6.2.2011 nel rigettare la domanda di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ha tuttavia trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in conformità a quanto disposto dall'art. 32 d. Lgs. 25/2008;
rilevato che il motivo del diniego da parte del Questore al rilascio del permesso di soggiorno si fonda su motivi di ordine e sicurezza pubblica in considerazione delle condanne penali riportate dalla straniera, consistenti, la prima, nella pena di 8 mesi di reclusione ed € 500 di multa per il reato di tentata rapina con circostanza attenuante risalente al 1999 e la seconda nella pena di 1 mese di reclusione e di € 1.140 di multa per il reato contravvenzionale di impiego di minori nell'accattonaggio;
rilevato che come già affermato dalla Corte Suprema a Sezioni Unite nell'ordinanza 11535/2009, in forza delle modifiche legislative succedutesi in materia di protezione internazionale devono ritenersi attribuite a decorrere dal 30.4.2005, in forza dapprima dell'art. 32 del regolamento di attuazione del T.U. 286/1998 e successivamente dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008, alla Commissione territoriale tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all'ottenimento della protezione maggiore (status di rifugiato) a quella generante una protezione sussidiaria (protezione internazionale sussidiaria) sino a quella residuale di cui all'art. 5, 6° comma d. Lgs. 286/1998, attribuzione questa che lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa;
rilevato in altri termini che il conferimento alla Commissione dell'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale sotto ogni forma, comporta l'automatica esclusione di ogni margine di discrezionalità in capo al Questore nella valutazione del permesso per motivi umanitari una volta che gli atti gli siano stati trasmessi a tale precipuo fine, spettando esclusivamente alla Commissione territoriale anche la decisione sulla sussistenza o insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria, diversamente da quanto invece accadeva nella vigenza della normativa antecedente al 20.4.2005 che rimettendo all'organo amministrativo piena discrezionalità in relazione all'adozione di provvedimenti di soggiorno negava la configurabilità di un diritto soggettivo in capo al richiedente, con conseguente esclusione della giurisdizione dell'A.G.O.;
rilevato che la circostanza che la citata disposizione dell'art. 32 preveda, a fronte della trasmissione degli atti da parte della Commissione al Questore, come "eventuale" il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non implica alcuna valutazione da parte di quest'ultimo circa i possibili motivi ostativi al diniego del suddetto permesso, con conseguente insussistenza di qualsivoglia discrezionalità nel bilanciamento di possibili contrastanti ragioni circa la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, ma sta invece a significare che al Questore è soltanto rimessa, una volta vietata da parte della Commissione con la delibera assunta l'espulsione del richiedente asilo, la verifica degli ulteriori requisiti per il rilascio del permesso ordinato dalla Commissione consistenti nella esclusiva possibilità di disporre "l'allontanamento dello straniero verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni per motivi di sesso, lingua, cittadinanza, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali", come disposto dall'art. 28, 1° comma lett. d) del DPR 31.8.1999 n. 394 contenente il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione;
rilevato pertanto che la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la prevalenza di ragioni di ordine pubblico ostative al rilascio del permesso di s oggiorno indicato alla Commissione territoriale risulta deve ritenersi illegittima esulando dai poteri di accertamento rimessi al Questore ogni sindacato sulla spettanza della protezione, con conseguente declaratoria di nullità, in accoglimento del presente ricorso, del medesimo provvedimento;
[...]
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Xxx nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma per l'annullamento del decreto in epigrafe indicato, così provvede:
1- in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del decreto di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari pronunciato dal Questore di Roma il 19.7.2011 nei confronti della ricorrente;
[...]
Così deciso in Roma, il giorno 10 marzo 2012.
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Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
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