Il permesso per motivi umanitari va rilasciato nelle situazioni meritevoli di tutela, pur se non previste dalla normativa
Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, ordinanza del 12 febbraio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 849 volte dal 30/03/2012
Con un’ordinanza il Giudice del Tribunale ordinario di Torino ha riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ad un cittadino maliano, annullando la decisione della commissione territoriale. Interpretando l'art. 5, comma 6 del d. lgs. 286/98, letto insieme all'art. 32 del D. Lgs. 2008 n. 25, laddove prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ha ritenuto che l'uso della disgiuntiva (“o”) evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.
SEZIONE IX CIVILE
[…]
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
[…]
Avente ad oggetto:
l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, emesso in data 27.9.2011, notificata in data 10.11.2011;
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricordo depositato in data 12.12.2011, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 27.9.11, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione: “considerato che il richiedente afferma di essere vissuto dall'età di 5 anni presso una nonna materna dopo che, per una questione di possesso di terreni necessari per ingrandire la propria casa, suo padre era stato ucciso e sua madre fuggita con i suoi fratelli. La condizione di miseria vissuta con la nonna lo avrebbe costretto a mendicare per sopravvivere e dei vicini di casa gli avrebbero dato dei soldi per intraprendere il viaggio migratorio; rilevato che quanto reso in sede di audizione non compare nella memoria modello C3, dove si evidenziano unicamente le difficoltà di ordine economico dell'interessato. Il racconto è vago e inattendibile di per sé stesso, ma in ogni caso il richiedente è vissuto presso la nonna dall'età di 5 anni senza che alla sua persona siano state dirette forme di persecuzione o che si siano delineati pericoli gravi per la sua incolumità, se non derivanti dalla sua precaria condizione economica; ritenuto pertanto che non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale; …; non si ravvisano inoltre i presupposti per la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari... anche in considerazione di motivi ostativi al suo rientro”.
Il ricorrente precisa che solo davanti alla CT, con l'assistenza di un interprete bambara, ha potuto esprimere adeguatamente la sua vicenda e lamenta una errata valutazione del suo caso da parte dell'A.A.
Chiede pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.
[…]
2. Il ricorrente – che chiede soltanto il riconoscimento della protezione umanitaria – è arrivato in Italia, proveniente dalla Libia a seguito della recente guerra civile che ha interessato questo paese.
Nella domanda di protezione 27.5.11 ha dichiarato: “ho lasciato il mio paese il Mali perchè la mia famiglia è povera. Sono andato al nord dell'africa. Ho attraversato l'Algeria e sono entrato in Libia. Ho lavorato lì come operaio ma quando è iniziata la guerra, ho perso il lavoro. Non potevo stare lì né tornare nel Mali, così sono venuto in Italia per cercare un lavoro”.
Davanti alla C.T. ha dichiarato di avere lasciato il Mali nel 2008 e ha riferito: “Quando ero piccolo è successo un problema legato alla terra. Da noi, nel villaggio dove ero non c'era la delimitazione legali della proprietà dei terreni, mio padre dopo un po' dalla mia nascita voleva ingrandire la casa, ha avuto dei problemi con il vicino che gli negava l'ingrandimento. Il vicino ha minacciato di ammazzare tutta la famiglia. Dopo neanche sei mesi è mancato mio padre. Io penso che mio padre sia stato ucciso, anche il vicino ha dato la colpa alla stregoneria... Secondo me è stato ucciso dai vicini, perchè aveva fatto delle minacce... Io ero piccolo e quindi non so niente di quello, so solo che quando sono cresciuto la terra non c'era più e mia madre e i miei fratelli erano scappati, io sono andato a vivere con mia nonna... Non avevamo altro cibo se non quello che ci procuravamo, così io sono stato costretto a mendicare e a portare qualcosa a casa. I vicini ci hanno dato un po' di soldi per poter intraprendere il viaggio e lasciare il paese... Mia nonna è mancata mentre ero in Libia e non sento più nessuno... Non ho niente in Mali e non posso fare niente... Non ho un lavoro e non riesco a mantenermi”.
Ora, a parte l'improbabile richiamo alla “stregoneria” che avrebbe causato la morte del padre, dal racconto del richiedente è evidente che lo stesso ha lasciato il suo paese di origine esclusivamente per gravi motivi di carattere economico.
3) L'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998/286 richiamato per quanto qui interessa dall'art. 32 del d. lgs. 2008 n. 25, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
L'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.
Nella fattispecie in esame, come si è detto, il ricorrente ha lasciato il Mali nel 2008, quando era ancora molto giovane, a causa del contesto di gravissima povertà sopradelineato ed era riuscito a trovare in Libia un equilibrio lavorativo che gli consentiva di provvedere al suo mantenimento.
Ora, se il ricorrente facesse ritorno nel Mali, sembra evidente che precipiterebbe in una identica situazione di estrema difficoltà materiale, dalla quale – privo come è di ogni sostegno familiare, di risorse e di istruzione (il ricorrente non è mai andato a scuola) – non avrebbe alcuna possibilità di uscire.
Ritiene pertanto il Tribunale che la delineata grave situazione generale del richiedente e la sua giovane età integrino le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998/286, richiamato dall'art. 32 del d. lgs. 2008/25.
Per questi motivi, il provvedimento 27.9.2011 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 – la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
[…]
P.Q.M.
ANNULLA il provvedimento 27.9.11 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino nella parte in cui dispone che “... non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5.6 d. lgs. 286/98...”;
[…]
Torino, 12/02/2012
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