Il permesso di soggiorno va rinnovato allo straniero condannato per un reato di immigrazione clandestina, se è intervenuta la riabilitazione penale
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 20 novembre 2012, n. 9569
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 472 volte dal 09/03/2013
E’ illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, opposto dall’Amministrazione a straniero condannato per il reato di immigrazione clandestina. Nel caso di specie, attesa l’intervenuta riabilitazione pronunciata con ordinanza del Tribunale di sorveglianza, deve trovare applicazione il principio secondo cui la condanna penale alla quale sia sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione penale perde quella valenza ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno. Ciò, dovendo a tal punto occorrere, sulla base della predetta riabilitazione quale elemento nuovo ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, un’analisi della concreta pericolosità dell’interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Roma in data 29 settembre 2009 e notificato in data 5 febbraio 2010;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Roma notificato in data 5 febbraio 2010 con cui si comunica il rifiuto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto condannato per il reato di cui all’art 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero il Collegio non può non tener conto della circostanza che per la condanna indicata dalla Questura di Roma quale unico elemento ostativo alla istanza di emersione è intervenuta riabilitazione con ordinanza n. 3221/2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma la quale, ai sensi dell'art. 179 c.p. "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna", tra i quali va ricompreso anche il predetto effetto ostativo.
Sotto tale profilo, va altresì considerato il disposto di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 che impone alla Autorità amministrativa la valutazione delle circostanze sopravvenute laddove le stesse consentano una determinazione positiva sull’istanza dell’interessato (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”).
Deve allora trovare applicazione il principio secondo cui la condanna penale alla quale sia sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione perde quella valenza ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, dovendo a tal punto occorrere, sulla base della predetta riabilitazione quale elemento nuovo ex citato art. 5, un'analisi della concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso.
La sopravvenuta riabilitazione comporta in definitiva che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda dell’interessato volta al rilascio del titolo abilitativo senza poter più tener conto della ripetuta risalente condanna.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 [...]
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Non occorre progetto per i minori stranieri "comunque affidati" (ma non "non accompagnati"), per la conversione in perme...
Letto 40 volte dal 09/03/2022
-
Sanatoria 2012, la Prefettura competente a decidere sulla domanda è quella istituita nella provincia in cui ricade il lu...
Letto 34 volte dal 02/03/2022