É illegittimo il diniego dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, opposto al datore di lavoro ritenuto privo del requisito reddituale. Nel caso di specie non si è tenuto conto delle caratteristiche della ditta datrice di lavoro, appena avviata, e del conto economico provvisorio presentato dal ricorrente, che indicava, in attesa della dichiarazione dei redditi e dell’ulteriore sviluppo dell’attività, per il primo trimestre del 2011 già un reddito di oltre 11.000 euro. Tali elementi positivi, confermati dai dati successivi per i quali il reddito netto dell’impresa per l’intero 2011 si attestava sui 21.540,43 euro, avrebbero dovuto spingere l’Amministrazione ad approfondire la posizione del ricorrente e a motivare specificamente il provvedimento adottato con riferimento alle peculiarità del caso.