Il nulla osta al lavoro subordinato va concesso tenendo conto che la ditta datrice di lavoro è stata appena avviata, perciò occorre una valutazione più attenta riguardo al requisito reddituale della stessa
TAR Piemonte, Sezione Seconda, sentenza del 1° agosto 2012, n. 964
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 203 volte dal 23/03/2013
É illegittimo il diniego dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, opposto al datore di lavoro ritenuto privo del requisito reddituale. Nel caso di specie non si è tenuto conto delle caratteristiche della ditta datrice di lavoro, appena avviata, e del conto economico provvisorio presentato dal ricorrente, che indicava, in attesa della dichiarazione dei redditi e dell’ulteriore sviluppo dell’attività, per il primo trimestre del 2011 già un reddito di oltre 11.000 euro. Tali elementi positivi, confermati dai dati successivi per i quali il reddito netto dell’impresa per l’intero 2011 si attestava sui 21.540,43 euro, avrebbero dovuto spingere l’Amministrazione ad approfondire la posizione del ricorrente e a motivare specificamente il provvedimento adottato con riferimento alle peculiarità del caso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del decreto ... , notificato il 19.4.2011, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Alessandria ha disposto il rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal sig. Xxx in favore del lavoratore extracomunitario Yyy
e per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17.06.2011 il sig. Xxx ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il decreto con il quale, l’11.04.2011, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Alessandria aveva rigettato la sua richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore del lavoratore extracomunitario Yyy.
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto: violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 bis l.n. 241/1990, carenza ed erroneità della motivazione, violazione di norme interne, erronea applicazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 28.07.2000, difetto di istruttoria.
[...]
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di un Internet Point in Casale Monferrato, ha lamentato l’illegittimità del diniego di nulla osta al lavoro subordinato da lui richiesto per il cittadino extracomunitario Yyy motivato dall’Amministrazione in relazione alla pretesa insufficienza del reddito del datore di lavoro.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione da parte della p.a. che, nel negare il nulla osta, non avrebbe in alcun modo tenuto conto del fatto che la sua attività di Internet Point, per la necessità di ottenere le autorizzazioni prescritte dalla legge, era stata concretamente avviata solo nel gennaio 2011, così da non poter raggiungere immediatamente, nei primi mesi del 2011, ma solo nel corso dell’intero anno, la soglia di reddito richiesta per l’assunzione di un lavoratore.
Tali censure sono fondate e devono essere accolte.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Alessandria nel caso di specie, appare aver giustificato il diniego di nulla osta solo con l’asserita insufficienza del reddito del richiedente, senza tener conto delle caratteristiche della ditta datrice di lavoro, appena avviata, e del conto economico provvisorio presentato dal ricorrente, che indicava, in attesa della dichiarazione dei redditi e dell’ulteriore sviluppo dell’attività, per il primo trimestre del 2011 già un reddito di oltre € 11.000.
Tali elementi positivi, confermati dai dati successivi per i quali il reddito netto dell’impresa per tutto il 2011 risulta di € 21.540,43 (cfr. doc. n. 4 del ricorrente), avrebbero dovuto spingere l’Amministrazione ad approfondire la posizione del richiedente e a motivare specificamente il provvedimento adottato con riferimento alle peculiarità del caso (impresa appena avviata con reddito, in prospettiva, astrattamente sufficiente a sostenere l’assunzione di un lavoratore extracomunitario).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra censura, salvo il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente in considerazione di tutte le circostanze del caso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 [...]
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