In questa sentenza, risalente ma mai smentita da giurisprudenza contraria e quindi valido riferimento per ogni caso analogo che dovesse capitare con gli "efficienti" uffici diplomatico-consolari italiani, il giudice con applicazione di una linea interpretativa chiara e semplice, ricostruisce il modus operandi corretto a cui dovrebbero attenersi le Ambasciate o Consolati: se c'è il nulla osta al ricongiungimento familiare, devono rilasciare il visto all'ingresso senza tante storie, ed anzi "ad nutum" del richiedente. Nel caso di specie invece l'avente diritto (la moglie e le due figlie dello straniero già regolarmente soggiornante in Italia) si era vista rifiutare il documento senza alcuna motivazione; solo in seguito all'intervento di due legali, era pervenuta una risposta comunque inaccettabile, data dalle difficoltà gestionali dell'ufficio in questione (il Consolato di Casablanca: vi è da dire che, a distanza di anni, è un ufficio che continua a "soffrire" di queste difficoltà...). Il giudice ha ritenuto che tali difficoltà non possano essere "a carico" dell'utenza. D'altronde, l'art. 30 comma 6 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede il suo potere sostitutivo nell'ordinare il rilascio del visto, e questo addirittura ove il nulla osta non fosse stato ancora rilasciato (il che non era nel caso di specie). massima: Il visto per il ricongiungimento familiare è un atto sostanzialmente dovuto dall'autorità consolare o diplomatica itallana di fronte al nulla osta della Prefettura competente. Infatti, una volta rilasciato il Nulla Osta il consolato, se non esistono motivi ostativi da documentare ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90 art. 3 comma II), deve limitare la propria istruttoria all'esibizione del passaporto e del titolo di viaggio del cittadino straniero che richiede il visto d'ingresso senza necessità di svolgere ulteriore attività. Inoltre per previsione dell'articolo 6, ultimo comma, del DPR 394/99, regolamento attuativo al T.U. sull'immigrazione, non sono concessi alle autorità consolari termini per l'adozione dell'atto amministrativo richiesto, con la conseguenza che i1 visto deve essere concesso o respinto immediatamente alla richiesta dell'interessato.