Il giudice ordinario ha il potere di ordinare il rilascio del visto per motivi familiari anche in presenza del semplice silenzio dell'Ambasciata
Tribunale civile di Grosseto, Ordinanza del 11 novembre 2002
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In questa sentenza, risalente ma mai smentita da giurisprudenza contraria e quindi valido riferimento per ogni caso analogo che dovesse capitare con gli "efficienti" uffici diplomatico-consolari italiani, il giudice con applicazione di una linea interpretativa chiara e semplice, ricostruisce il modus operandi corretto a cui dovrebbero attenersi le Ambasciate o Consolati: se c'è il nulla osta al ricongiungimento familiare, devono rilasciare il visto all'ingresso senza tante storie, ed anzi "ad nutum" del richiedente. Nel caso di specie invece l'avente diritto (la moglie e le due figlie dello straniero già regolarmente soggiornante in Italia) si era vista rifiutare il documento senza alcuna motivazione; solo in seguito all'intervento di due legali, era pervenuta una risposta comunque inaccettabile, data dalle difficoltà gestionali dell'ufficio in questione (il Consolato di Casablanca: vi è da dire che, a distanza di anni, è un ufficio che continua a "soffrire" di queste difficoltà...). Il giudice ha ritenuto che tali difficoltà non possano essere "a carico" dell'utenza. D'altronde, l'art. 30 comma 6 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede il suo potere sostitutivo nell'ordinare il rilascio del visto, e questo addirittura ove il nulla osta non fosse stato ancora rilasciato (il che non era nel caso di specie). massima: Il visto per il ricongiungimento familiare è un atto sostanzialmente dovuto dall'autorità consolare o diplomatica itallana di fronte al nulla osta della Prefettura competente. Infatti, una volta rilasciato il Nulla Osta il consolato, se non esistono motivi ostativi da documentare ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90 art. 3 comma II), deve limitare la propria istruttoria all'esibizione del passaporto e del titolo di viaggio del cittadino straniero che richiede il visto d'ingresso senza necessità di svolgere ulteriore attività. Inoltre per previsione dell'articolo 6, ultimo comma, del DPR 394/99, regolamento attuativo al T.U. sull'immigrazione, non sono concessi alle autorità consolari termini per l'adozione dell'atto amministrativo richiesto, con la conseguenza che i1 visto deve essere concesso o respinto immediatamente alla richiesta dell'interessato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI GROSSETO
In persona del Giudice dr. Francesco SALCINI
ORDINANZA
PREMESSO
• che con regolare ricorso depositato il 23/10/2002 il sig. Rhallab Redouane chiedeva ai sensi del D.Lgs. 286/98 che venisse ordinato al Ministero degli Affari esteri il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie Chifa Bouchra e dei figli Rhallab Salma e Rhallab Falima, tutti di cttladinanza marocchina;
• che il ricorrente ha ottenuto nulla osta per ricongiungimento familiare, ex articolo 29 decreto legislativo 286/98, dalla Questura di Grosseto in data 20/3/2002;
• che la concessione del Nulla Osta (doc. n. 2 allegato al ricorso) dimostra, attraverso gli accertamenti propri e di competenza, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento del ricongiungimento richiesto;
• che la Questura di Grosseto ha trasmesso il proprio Nulla Osta all'Autorità Consolare competente, ovvero al Consolato Generale Itallano di Casablanca per il rilascio di quanto di competenza in merito al ricongiungimento;
• che il Consolato Generale di Casablanca, con comunicato del 10/10/2002 (doc. n. 9 allegato al ricorso), inviato ai procuratori del ricorrente, non ha provveduto al rilascio dei visti anzi, con fax inviato ai procuratori del ricorrente ha comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio visti senza ulteriormente indicare l'autorità supplente alla quale rivolgersi per il disbrigo dell'iter burocratico richiesto dal Rhallab,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare, preliminarmente, la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in merito ad una lesione giuridica di carattere meramente amministrativo, nella fattispecie mancato rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.
• La lettura dell'articolo 30, comma 6°, del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98) così dispone contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore, del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentita l'interessata, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di pracedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Si ritiene fondamentale che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 2o novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 28 III comma D.Lgs. 286/98).
Pertanto sopra considerato che nella decisione da intraprendere da parte del Giudice adito non riveste contrarietà a quanto previsto nella legge n. 2248, allegato E, del 1865 che fa divieto al giudice ordinario di disporre annullamenti degli atti della PA, se non in particolari casi; non esistendo un principio castituzionale che escluda la possibilità per il legislatore di attribuire, in via discrezionale, in sede di affidamento della tutela dei diritti soggettivi nei confronti della P.A. di attribuire al giudice ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dell'azione amministrativa, inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari, anche se ciò può comportare la necessità da parte del giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolanti, ma sempre riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative che prevedano espressamente l'esercizio di tali poteri (Corte Costituzionale, ordinanza 17 maggio 2001, n. 140), così da uniformarsi al dettato dell'art. 113 comma III della costituzione. Risolto il problema della competenza del giudice ordinario nel decidere sul ricorso presentato, bisogna ora affrontare e risolvere se il ricorso stesso è meritevole di accoglimento nel merito. E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Grosseto il Nulla Osta, possedendo i requisiti previsti dalla legge, al ricongiungimento familiare con la moglie ed i giovani figli. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, attraverso i procuratori nominati, si accerta un copioso scambio di corrispondenza con il Consolato generale di Casablanca onde ottenere il visto per il ricongiungimento richiesto (vari documenti allegati). Occorre osservare che il visto per il ricongiungimento familiare e un atto sostanzialmente dovuto dall'autorità consolare o diplomatica itallana di fronte al nulla osta della Questura competente. Infatti, una volta rilasciato il Nulla Osta il consolato, se non esistono motivi ostativi da documentare ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (legge 241/9o art. 3 comma II), deve limitare la propria istruttoria all'esibizione del passaporto e del titolo di viaggio del cittadino straniero che richiede il visto d'ingresso senza necessità di svolgere ulteriore attività. Inoltre l'odierno giudice osserva che per previsione dell'articolo 6, ultimo comma, del DPR 394/99, regolamento attuativo al T.U. sull'immigrazione, non sono concessi alle autorità consolari termini per l'adozione dell'atto amministrativo richiesto, con la conseguenza che i1 visto deve essere concesso o respinto immediatamente alla richiesta dell'interessato. Altro incombente a carico di questo giudice risulta essere la caratterizzazione giuridica delle risposte fatte pervenire ai procuratori grossetani da parte del Consolato Generale d'ltalla in Casablanca, a firma del Console Generale in data 10.10.2002 prima, e poi in data 17.10.2002 a firma del responsabile ufficio visti del Consolato generale stesso, ovvero se i due fax rivestono semplice comunicazione in merito alla richiesta o impossibilità amministrativa di rilascio del visto di ricongiungimento. Risulta evidente che la qualificazione giuridica di un atto amministrativo deve essere conforme al dettato previsto dalla vigente normativa in materia; ovvero l'iter amministrativo è la sommatoria di una serie di comportamenti della P.A. disciplinanti il regolare svolgimento che fa riferimento al capo I della legge 241/90 e successive integrazioni o modificazioni anche attraverso i regolamenti attuativi di competenza alle varie branche della P.A.
Prima facie il tenore di quanto contenuto nella due risposte sopra menzionate riveste, a parere del giudice procedente, esclusivamente di una comunicazione dello stato di oggettiva difficoltà funzionale dell'ufficio consolare di Casablanca. Gravare il cittadino dei problemi di inefficienza della P.A., svuota di contenuto i principi costituzionali di garanzia e la copiosa normativa, anche internazionale e comunitaria, in merito al DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI. Nel caso di specie è evidente che nessuna legittima giustificazione è stata addotta dal Ministero degli Affari Esteri, rectius dal Consolato Generale di Casablanca, di fronte al mancato rilascio del visto di ingresso in favore dei familiari del ricorrente, nè il Console Generale allega una ordinanza di chiusura dell'ufficio visti emanata dal superiore Ministero degli Affari esteri, nè rappresenta, sempre il Consolato generale, l'ufficio supplente incaricato dello svolgimento dell'iter burocratico in questione, anzi nelle risposte si evince una denunciata mancata osservanza dei criteri temporali imposti dalla normativa sopra indicata (legge 241/90).
Dunque il comunicato del Consolato Generale di Casablanca in data 10/10/2002 trasmesso ai legali del ricorrente con fax del 17/10/2002 è qualificabile come sostanziale mancata concessione del visto d'ingresso e comunque di mancato, illegittimo perchè immotivato, rilascio del provvedimento (visto d'ingresso) alla luce del dettato regolamentare sopra richiamato. Appare inoltre indubbio il potere dell'AGO, stante il dettato di cui all'articolo 30, 6° comma, del richiamato Testo Unico, di ordinare il rilascio del visto, ordine che può addirittura impartire anche in assenza di nulla osta (si veda TAR Veneto n. 122 del 2002 nonchè, già citata, ordinanza Corte Costituzionale 17/5/2001 n. 140), sostituendosi così di fatto alla pubblica amministrazione.
Appare quindi sussistente, nel caso di specie, il potere di ordinare il rilascio del visto anche in presenza di un mero inadempimento della p.a., sia perchè un mero inadempimento si caratterizza in un "sostanziale" silenzio – rifiuto dell'amministrazione, per inerzia, stante la mancata previsione di termini per la conclusione del procedimento circa i visti "familiari" (cfr. articolo 6 del menzionato regolamento), sia perchè tale interpretazione è conforme allo spirito (ovvero la concreta tutela dell'unità familiare dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) dell'articolo 30 del T.U. atteso che, al 6° comma, viene prevista la possibilità di ordinare il rilascio del visto di fronte all'inadempimento della P.A. nell'emissione del nulla osta. Tale interpretazione è suffragata anche dalla motivazione espressa dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza interpretativa di rigetto 17/5/2001 n. 140. Nell'ordinanza costituzionale, relativa alla vecchia normativa sull'immigrazione ripetuta pedissequamente nell'articolo 30 del T.U., la Corte ha ritenuto pienamente costituzionale la scelta fatta dal legislatore di assegnare al Giudice ordinario non solo un potere di annullamento degli atti della p.a. ma anche lo straordinario potere di sostituirsi all'azione dell'amministrazione inadempiente rispello a diritti che il legislatore stesso considera prioritari (ovvero l'unità familiare).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto, in accoglimento del ricorso in epigrafe
ORDINA
AI Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro.tempore, di provvedere senza indugio al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare ai signori: Chifa Bouchra (nata il 20/1/1973 a Casablanca), Rhallab Salma (nata il 2/6/1998 ad El Jadida), Rhallab Fatima (nata il 22/5/2001 ad El Jadida) tutti residenti nella città di El Madida e rispettivamente moglie e figli del Sig. Rhallab Redouane, nato a Casablanca iI 19/4/1972 e residente in Grosseto Via Liri 85, titolare di permesso di soggiorno n. 8465372 rilasciato dalla Questura di Grosseto, previa semplice esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio all'ufficio che codesto Ministero Voglia incaricare.
Stante la sussistenza di conclamati motivi di urgenza dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
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