È accolto il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, si dichiara essere sussistenti, in capo al ricorrente, i requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana. Tale norma stabilisce, quali unici presupposti per l’ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all’ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all’anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia. Pertanto, è del tutto irrilevante che nessuno dei genitori, al momento della nascita del figlio, avesse residenza legale in Italia, tenuto in particolare conto della circostanza che la loro iscrizione all’anagrafe è avvenuta circa cinque mesi dopo: è, infatti, del tutto verosimile che in tale breve periodo egli, insieme al proprio nucleo familiare, abbia continuato a vivere sul territorio nazionale.