Il figlio di stranieri nato e vissuto in Italia ha diritto alla cittadinanza italiana, alla maggiore età, anche se i genitori non hanno sempre avuto la residenza legale
Trib. Imperia, decreto del 11 settembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 159 volte dal 21/04/2013
È accolto il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, si dichiara essere sussistenti, in capo al ricorrente, i requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana. Tale norma stabilisce, quali unici presupposti per l’ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all’ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all’anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia. Pertanto, è del tutto irrilevante che nessuno dei genitori, al momento della nascita del figlio, avesse residenza legale in Italia, tenuto in particolare conto della circostanza che la loro iscrizione all’anagrafe è avvenuta circa cinque mesi dopo: è, infatti, del tutto verosimile che in tale breve periodo egli, insieme al proprio nucleo familiare, abbia continuato a vivere sul territorio nazionale.
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
in composizione collegiale
[...]
ha pronunciato il seguente
DECRETO
[...]
Premesso che Xxx [...] ha depositato ricoro ex art. 737 c.p.c. opponendosi al provvedimento del Comune di Imperia ... con il quale è stata respinta la sua istanza ex Art. 4 comma II L. n. 91;
che il ricorrente afferma che sussistono i presupposti stabiliti dalla norma in questione per il riconoscimento della cittadinanza italiana:
che il Comune convenuto si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. ed affermando inoltre:
- che la domanda di acquisto della cittadinanza... è stata presentata decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età da parte di Xxx;
- che i genitori di quest'ultimo, al momento della sua nascita, erano privi di residenza legale in Italia;
[...]
osserva quanto segue.
La concessione della cittadinanza ai sensi dell'Art. 4 comma II L. n. 91, secondo costante giurisprudenza, attiene ad una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo; in tale ambito l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza che risulta demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'Art.6, comma 1, lett. C, norma cit., ossia la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e, solo in tale ipotesi, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice amministrativo; invece le altre cause preclusive previste dalla normativa in questione non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte della P.A., determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario (sent. T.A.R. Lazio n. 3419 del 19/04/2011; T.A.R. Piemonte n. 2715 del 28/05/2010; T.A.R. Lombardia n. 2123 del 31/08/2011; Cons. di St. Decr. n. 1355 del 22/03/2007).
Nel caso in esame, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'Art.6. Comma 1 lett. C, norma cit., la situazione soggettiva riferibile a Xxx è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.O.
La domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana formulata da Xxx è tempestiva, dal momento che è pacifico (in quanto non specificamente contestato dal Comune) che quest'ultimo ha formulato per la prima volta l'istanza nell'aprile del 2010, sebbene il timbro del deposito, per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente, sia stato apposto solo nel luglio 2011.
Ciò chiarito, si osserva che il Comune di Imperia ha rigettato la domanda ex Art. 4 comma II L. n. 91 formulata da Xxx affermando:
l. che lo straniero nato in Italia può chiedere ed ottenere, al raggiungimento della maggiore età, il riconoscimento della cittadinanza italiana, purchè essa sia stata denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei due genitori legalmente residente in Italia;
2. che la prima iscrizione anagrafica dei genitori del ricorrente è stata effettuata, congiuntamente a quest'ultimo, soltanto in data 30/03/1992, mentre, al momento della nascita, entrambi i genitori non risultavano residenti in Italia, bensì ancora in Albania;
3. che il requisito formale della residenza anagrafica in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita del figlio, in base alle circolari del Ministero dell'Interno, non può essere sostituito dalla dimostrazione della loro effettiva residenza sul territorio del nostro Paese.
Il ricorrente è nato a Pinerolo (TO) ... ha dimostrato di aver avuto la residenza in Cumiana (TO) dal 30/03/1992 fino al 23/02/1995 (v. certificato di residenza), dove ha ricevuto le vaccinazioni obbligatorie... ; ha infine dimostrato di risiedere attualmente in Imperia, dove si è trasferito nel 1995...
Egli risulta inoltre ininterrottamente iscritto sulla carta di soggiorno della madre...
Xxx ha quindi chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'Art. 4, comma II, L. n. 91, secondo cui: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fìno al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data ''. Tale norma stabilisce, quali unici presupposti per l'ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all'ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all'anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia.
La ratio della norma in questione consiste nell'esigenza di favorire l'acquisto della cittadinanza da parte di persone che, essendo nate nel nostro Paese e avendovi continuativamente abitato, sono verosimilmente del tutto integrate nel nostro tessuto sociale, economico e culturale.
Non possono quindi essere introdotti in via amministrativa limiti all'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge del 1992, che ne frustrino gli intenti.
Giova evidenziare che la stessa circolare n. 22/07 del 7/11/2007 del Ministero dell'Interno ha valorizzato l'esigenza di non penalizzare il minore prevedendo che:
" ... l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'Art. 4 comma Il L. n. 91/1992, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.)'' .
Pertanto, tenuto conto della ratio sottesa all' Art. 4, comma II, L. n. 91/1992, ai fini della concessione della cittadinanza italiana occorre valutare che l'interessato sia nato in Italia e abbia ivi risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.), mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, cui fanno riferimento le circolari del Ministero, costituisce soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.
Nel caso in esame è pacifico che i genitori, al momento della sua nascita, avevano ancora residenza legale in Albania.
È tuttavia pacifico che il ricorrente, nato in Italia il 14/10/1991, è stato iscritto pochi mesi dopo, insieme ai genitori, presso l'anagrafe di Cumiana, in data 30/03/1992. Risulta infine verosimile, in base agli elementi sopra indicati, che egli ha risieduto legalmente in Italia per tutto il periodo successivo, fino al raggiungimento della maggiore età.
Per tali ragioni, è irrilevante che nessuno dei genitori, al momento della sua nascita, avesse residenza legale in Italia, tenuto in particolare conto della circostanza che la loro iscrizione all'anagrafe di Cumiana è avvenuta circa cinque mesi dopo: è infatti del tutto verosimile che in tale breve periodo egli, insieme al proprio nucleo familiare, abbia continuato a vivere sul territorio nazionale.
Il ricorso è quindi accolto, poiché Xxx è in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4, comma II, L. n. 91/1992.
[...]
P.Q.M.
- DICHIARA che Xxx, nato a Pinerolo (TO) il 14/10/1991... possiede i requisiti di cui all'Art. 4, comma II, L n. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza italiana;
- ORDINA ai sensi dell'Art. 24 D.P.R. n. 396/2000 la trascrizione di tale accertamento nei Registri dello stato civile del Comune di Imperia;
[...]
Imperia, lì 10/09/2012
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11/9/12
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