Ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari lo straniero proveniente dalla Tunisia che abbia dichiarato di essere omosessuale
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 10 luglio 2012, n. 11586
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 347 volte dal 09/03/2013
E’ accolto il ricorso e, pertanto, va cassata la sentenza della Corte di appello che, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito non doversi disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, attesa la mancata prova, da parte del reclamato, circa l’asserita omosessualità e l’adesione al cristianesimo. I giudici del riesame non hanno tenuto conto di una precedente pronuncia, a favore dell’odierno appellante, con provvedimento avente sostanza di sentenza passata in giudicato, con cui è stato accertato il diritto di quest’ultimo a non essere espulso dal territorio nazionale, con conseguente rilascio a favore del medesimo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ciò a causa del pericolo di persecuzione cui egli sarebbe stato esposto nel suo paese, avendo acclarato sia l’omosessualità sia che la stessa è perseguita in Tunisia come reato.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
avverso la sentenza n. 30/2011 della Corte d'Appello di Trieste del 12/04/2011, depositata il 09/05/2011;
[...]
PREMESSO
Il signor Xxx di nazionalità tunisina, ricorse al Tribunale di Trieste avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione Territoriale.
Il Tribunale respinse il ricorso quando alle domande di riconoscimento dello Stato di rifugiato e di protezione sussidiaria, a causa dei precedenti penali ostativi del richiedente ma lo accolse quando alla domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il pericolo di persecuzione cui il richiedente sarebbe stato esposto, in caso di rimpatrio, sia perché omosessuale - essendo in Tunisia l'omosessualità pulita come reato - sia perché cristiano.
Sul reclamo del P. M., cui aveva aderito il ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Trieste ha totalmente riformato la sentenza di primo grado, osservando che manca la prova dall'asserita omosessualità e dell'adesione al cristianesimo del reclamato.
Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione contro i motivi di censura.
CONSIDERATO
1. - Come il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato di cui al decreto 22 febbraio 2008 del Tribunale di Trieste, depositato il 28 febbraio successivo e non impugnato, con
cui era stato accolto il ricorso del Xxx avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti il 10 dicembre 2007 in quanto persona socialmente pericolosa. In quell'occasione, infatti, il Tribunale aveva applicato il diritto di espulsione di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a causa del pericolo di persecuzione cui il ricorrente era esposto nel suo paese, avendo accertato sia l'omosessualità della ricorrente si è fatto che la stessa è perseguita in Tunisia come reato.
1.1. - Il motivo è infondato.
Il provvedimento del Tribunale di Trieste invocato e prodotto dalla ricorrente ha effettivamente il contenuto sopraindicato e deve ritenersi definitivo non risultando che sia stato impugnato.
Ciò significa che un giudice ha accertato, con provvedimento avente sostanza di sentenza passata in giudicato, il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale; il che comporta necessariamente anche il diritto del medesimo al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come espressamente previsto dall'art. 28, lett. d), reg. di attuazione del d.lgs. n. 286 del 1998, cit., approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Non essendo stati accertati né dedotti fatti successivi che superino tali giudicato, la sentenza impugnata non può essere cassata per violazione del giudicato stesso.
[...]
3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con l'invio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al giudicato di cui si è detto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2012.
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