Foglio di via per danneggiamento di vetture, di per sè non è sintomo di pericolosità sociale
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 218/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La misura di prevenzione adottata dall’Amministrazione (foglio di via) non fonda sul concreto accertamento della pericolosità sociale del ricorrente; il generico riferimento ad episodi di danneggiamento (non riconducibili al sig. Xxxx) di autovetture in sosta nei parcheggi pubblici come conseguenza della mancata corresponsione di offerte di denaro, non assurge a motivo della dedotta pericolosità.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2014, proposto da:
Cheikh Ndiaye, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy, 13;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del foglio di via obbligatorio n. 245 Cat. Q2.2.72013, emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 3 dicembre 2013, notificato a mani dell'interessato in data 18 febbraio 2014, dalla Legione Carabinieri "Marche", Stazione di Marotta, e conosciuto solamente in data 18 marzo 2014, in quanto il provvedimento non era tradotto in lingua conosciuta dal ricorrente, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la misura di prevenzione nella specie adottata dall’Amministrazione non fonda sul concreto accertamento della pericolosità sociale del ricorrente, atteso che il generico riferimento ad episodi di danneggiamento (non specificamente riconducibili al sig. Ndiaye Cheikh) di autovetture in sosta nei parcheggi pubblici come conseguenza della mancata corresponsione, da parte dei proprietari, di offerte in denaro ai cittadini extracomunitari ivi presenti, non può assurgere a motivo della dedotta pericolosità in assenza di ulteriori elementi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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