Assume rilevanza la novella intervenuta con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, che integrava, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, il citato art. 5 proprio nel senso patrocinato con l’ultimo motivo di ricorso volto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di emersione non giunge a buon fine per cause non imputabili al lavoratore.