Emersione 2012, non può rigettarsi la domanda senza aver coinvolto il lavoratore
TAR Lombardia, sezione seconda, ord. cautel. n. 677/2015 del 20/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 95 volte dal 04/06/2015
Il provvedimento reca il diniego di emersione dal lavoro irregolare, in ragione della circostanza che le richieste di chiarimenti rivolte al datore di lavoro non sono state recapitate per trasferimento del destinatario e, conseguentemente, l’Amministrazione non ha potuto riscontrare né il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, né l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
La mancata comunicazione al lavoratore delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza non ha permesso all’odierno ricorrente di partecipare al procedimento, portando all’attenzione dell’Amministrazione gli elementi allegati in giudizio.
Si ordina all’Amministrazione resistente di riesaminare le risultanze istruttorie, previo coinvolgimento del lavoratore nel procedimento, al fine di verificare nuovamente se, alla luce degli apporti dell’interessato, siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di regolarizzazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2015, proposto da:
Aly Mostafa Elsayed Erid, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via Gardone, 8;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto nr. EM-SUB.12.RIG.DEF/221/2014 emesso dalla Prefettura di Milano, UTG Sportello Unico Immigrazione, in data 29/12/2014 e notificato il successivo 09/01/2015;
nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il provvedimento impugnato reca il diniego di emersione dal lavoro irregolare, motivato in ragione della circostanza che le richieste di chiarimenti rivolte al datore di lavoro non sono state recapitate per trasferimento del destinatario e, conseguentemente, l’Amministrazione non ha potuto riscontrare né il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, né l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro;
Ritenuto che sussista il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile e che, inoltre, a un primo sommario esame, il ricorso presenti profili di possibile fondatezza, in quanto la mancata comunicazione al lavoratore delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza non ha permesso all’odierno ricorrente di partecipare al procedimento, portando all’attenzione dell’Amministrazione gli elementi allegati in giudizio;
Ritenuto, pertanto, necessario accogliere l’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato e ordinando all’Amministrazione resistente di riesaminare le risultanze istruttorie, previo coinvolgimento del lavoratore nel procedimento, al fine di verificare nuovamente se, alla luce degli apporti dell’interessato, siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di regolarizzazione;
Ritenuto altresì necessario disporre che l’Amministrazione, acquisiti i suddetti elementi istruttori, emetta un nuovo provvedimento espresso, salvo l’esito, da depositarsi agli atti del presente giudizio anteriormente alla camera di consiglio del 29 settembre 2015, fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare del ricorso;
Ritenuto di dover rinviare la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto:
- sospende gli effetti del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione resistente di riesaminare le risultanze istruttorie, adottando un provvedimento espresso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione in sede cautelare del presente ricorso alla camera di consiglio del 29 settembre 2015;
- rinvia la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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