Emersione 2012, la legge consente di individuare la Prefettura competente, è esclusa l'archiviazione per tale ragione
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 510/2014 del 08/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 109/2012 individua, come ufficio competente, lo Sportello Unico per l'Immigrazione previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 che, a sua volta, lo individua attraverso tre distinti criteri localizzativi, ovvero la residenza del datore di lavoro, la sede legale dell'impresa datrice di lavoro o il luogo ove si svolgerà (o si è svolta) la prestazione lavorativa.
L’Intimato Sportello Unico non può quindi rifiutarsi di concludere il procedimento attraverso un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza), adducendo dubbi riguardo alla propria competenza territoriale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2014, proposto da:
Abu Sayed, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Monaco, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Baldini in Ancona, via Marsala, 21;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto emesso dalla Prefettura di Pesaro - Urbino in data 20.1.2014 pratica n. P.PS/L/N/2012/100583 recante archiviazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del D.Lgs 109/2012;
- del consequenziale provvedimento di rigetto in data 3.4.2014 della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 5 comma 11-bis D.Lgs 109/2012,
e per
il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Rilevato e considerato:
- che l’impugnato provvedimento del 20.1.2014 dispone l’archiviazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dalla Sig.ra Palumbo Gerarda in favore dell’odierno ricorrente, per impossibilità di determinare lo Sportello Unico competente al riguardo. Sul medesimo presupposto veniva altresì adottato il consequenziale provvedimento di rigetto in data 3.4.2014 della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 5 comma 11-bis D.Lgs 109/2012;
- che l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 109/2012 individua, come ufficio competente, lo Sportello Unico per l'Immigrazione previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 che, a sua volta, lo individua attraverso tre distinti ed autonomi criteri localizzativi, ovvero la residenza del datore di lavoro, la sede legale l'impresa datrice di lavoro o il luogo ove si svolgerà (o si è svolta, per quanto concerne le procedure di regolarizzazione) la prestazione lavorativa;
- che, essendo stato prospettato quest’ultimo criterio (poiché la Sig. Palumbo riferiva, in sede istruttoria, di soggiornare a Mondolfo, Via Ocorsio n. 43, per circa otto mesi all’anno dove occupava il ricorrente), si ritiene radicata la competenza dell’Intimato Sportello Unico, che non può quindi rifiutarsi di concludere il procedimento attraverso un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza), adducendo dubbi riguardo alla propria competenza territoriale;
- che le ulteriori considerazioni svolte nel rapporto informativo in data 10.4.2014, in cui sembra invece emergere che l’archiviazione non sia dovuta solo all’impossibilità di stabilire la competenza territoriale, ma anche alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro (il che equivarrebbe invece ad un diniego implicito dell’istanza sull’evidente ritenuta competenza dell’odierna intimata Amministrazione), va osservato che le stesse non possono assumere rilevanza in questa sede, trattandosi di inammissibili integrazioni motivazionali postume, come più volte rilevato da questo Tribunale in analoghe occasioni (cfr. TAR Marche, 25.2.2014 n. 282; 11.7.2013 n. 558 e 19.6.2013 n. 450;
- che, di conseguenza, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione qui convenuta di concludere il procedimento attraverso un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza sulla base delle necessarie verifiche istruttorie, incluso l’accertamento di sussistenza del rapporto di lavoro anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 5 comma 11-bis D.Lgs. 109/2012, in relazione al quale tale presupposto è dimostrato dal pagamento delle somme di cui al comma 5 e dal requisito della presenza al 31.12.2011 di cui al comma 1.
L’istanza risarcitoria non può invece essere accolta poiché priva di qualsiasi supporto probatorio circa il danno pretesemente subito.
Considerata la particolarità della vicenda, sussistono giustificate ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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