Emersione 2012, la frequentazione di un corso per adulti prova la presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 2399/2014 del 25/09/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato è motivato con la mancata presentazione di documentazione comprovante l’ininterrotta presenza in Italia dell’interessato, almeno dal 31.12.2011. Tuttavia, dalla documentazione presentata in giudizio, e precisamente dalla dichiarazione della insegnante di Italiano nei corsi per stranieri adulti tenutisi in Ravenna risulta che il ricorrente ha frequentato i corsi stessi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2014, proposto da:
Macoumba Nguer, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Corti, con domicilio presso la Segreteria di questo T.A.R. ex art. 25 c.p.a.;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecco, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto PROT. N° P.LC/L/N/2012/010247 emesso il 06.05.2014, notificato al sig. Aw Moussa Gavo il 17.05.2014 con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico presentata dal sig. Aw Moussa Gavo in data 15/10/2012 in favore del ricorrente sig. Nguer Mocoumba.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento della Prefettura di Lecco recante il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro del ricorrente sig. Moussa Gavo ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Contro l’atto impugnato è dedotta violazione dell’articolo 5 del d. lgs. 109/2012 ed erroneità dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, insistendo per il rigetto del ricorso e producendo circostanziato rapporto della Prefettura di Lecco.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2014 il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla mancata presentazione di documentazione comprovante l’ininterrotta presenza in Italia dell’interessato, almeno dal 31.12.2011.
Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, dalla documentazione presentata in giudizio dal ricorrente, e precisamente dalla dichiarazione della sig.a Caterina Corda, insegnante di Italiano nei corsi per stranieri adulti tenutisi a Ravenna, risulta inequivocabilmente che il ricorrente ha frequentato i corsi stessi da settembre 2011 a marzo 2012;
Tale elemento, pur se non reso noto all’Amministrazione e pur se il ricorrente aveva presentato alla Prefettura altra documentazione, risultata falsa, circa la sua presenza nel territorio nazionale, è tuttavia, ormai, sufficiente a dimostrare l’insussistenza del presupposto ostativo, opposto al rilascio del provvedimento richiesto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della mancata tempestiva produzione all’amministrazione di tale decisivo documento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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