Emersione 2012, la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 30 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 928/2013 del 12/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 103 volte dal 24/11/2014
Quanto al termine di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2, Legge n. 241/90, ossia 30 giorni.
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2013, proposto da:
Muhammad Ahsan Amin, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione ex art.5 D.Lgs. n. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano irregolarmente soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Chowdry Abdul Razzaq in data 11.10.2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione procedente.
2. Va osservato che con la recentissima sentenza 26/11/2013, n. 886, il Tribunale si è occupato di vicenda del tutto analoga, nella quale parte resistente “sostanziale” era sempre l’U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata.
Pertanto, stante l’eadem ratio, il Collegio ritiene di potersi rifare alle considerazioni espresse dal TAR nella citata sentenza n. 886/2013 (la quale, in parte qua, fa seguito ad altre analoghe pronunce del Tribunale).
3. Il ricorso va pertanto accolto, in quanto:
“…3. Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto….”.
4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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