Emersione 2012, la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 30 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 128/2014 del 23/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 84 volte dal 14/10/2014
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90, ovvero 30 giorni.
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2013, proposto da:
Muhammad Awais, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituiti;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex D.Lgs. n. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano irregolarmente soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Guglielmo Pigliapoco in data 15.10.2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione procedente.
Pur non costituendosi in giudizio, la Prefettura di Macerata, in data 10/12/2013, ha depositato in giudizio la comunicazione con cui il ricorrente e il datore di lavoro sono stati convocati in data 3/4/2014 per la definizione del procedimento. Nel corso della discussione orale il difensore del sig. Awais ha però evidenziato come tale comunicazione non determina la cessazione della materia del contendere, il procedimento essendo ancora pendente.
2. Il ricorso va accolto.
Va osservato che con la recentissima sentenza 26/11/2013, n. 886, il Tribunale si è occupato di vicenda del tutto analoga, nella quale parte resistente “sostanziale” era sempre l’U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata.
Pertanto, stante l’eadem ratio, il Collegio ritiene di potersi rifare alle considerazioni espresse dal TAR nella citata sentenza n. 886/2013 (la quale, in parte qua, fa seguito ad altre analoghe pronunce del Tribunale).
3. Nella predetta decisione, il Tribunale ha osservato che:
“…3. Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto….”.
4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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