Emersione 2012, la dichiarazione di frequenza di un corso di lingua italiana presso la Caritas vale a dimostrare la presenza in Italia prima del 31 dicembre 201
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 861/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona.
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella nota 4.10.2012 prot. 382122 dell’Avvocatura generale dello Stato: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2014, proposto da:
Liaqat Hussain e Ahmed Nadeem, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 104533 del 15/05/2014, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, nonché di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In sede cautelare monocratica, il 16 giugno 2014 veniva emesso il decreto n. 396/2014 del seguente tenore letterale:
<<Considerato che:
1. tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura espressamente la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona;
2. in fattispecie analoghe e sempre in sede di provvedimento cautelare provvisorio, questo Giudice ha, viceversa, ritenuto (cfr. decreti monocratici 10.6.2014, n. 369 e 27 maggio 2014, n. 311):
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella “circolare” dell’Avvocatura generale dello Stato (si tratta della nota 4.10.2012 prot. 382122) richiamata, pur senza indicarne gli estremi, anche nel provvedimento del S.U.I. di cui qui si controverte: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione;
3. possedendo la dichiarazione 29 giugno 2013 del Direttore della Caritas cremonese siffatte caratteristiche (generalità dello straniero, numero di passaporto, frequenza del corso di lingua italiana dal 1° settembre 2011 al 30 novembre 2011), ricorrono, conseguentemente, i presupposti ex art. 56 c.p.a. per disporre la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato nelle more della prima Camera di consiglio processualmente utile (3 luglio 2014) per l’ordinaria trattazione dell’incidente cautelare dinanzi al Collegio.>>.
II. Il successivo 27 giugno 2014, il SUI depositava relazione in cui sostiene, tra l’altro, che la dichiarazione de qua - pur essendo stata emessa da un organismo pubblico quale la Caritas Cremonese - non sarebbe stata rilasciata nell’esercizio di attività di ricovero e /o assistenza, quali quelle afferenti ai dormitori, alle mense ecc.
III. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente prendere atto che l’Autorità amministrativa procedente si è uniformata all’avviso espresso da questo Giudice circa la natura di organismo pubblico della Caritas diocesana, conformemente, peraltro, a quanto indicato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato nella citata nota 4.10.2012 prot. 382122.
Nel caso di specie, la stessa autorità contesta, tuttavia, che il servizio di cui lo straniero ha concretamente usufruito presso la Caritas (frequenza a un corso di lingua italiana) rivesta natura assistenziale.
Il Collegio deve dissentire sul punto, in quanto è del tutto evidente che per un cittadino straniero irregolare, di nazionalità pakistana e di oltre 50 anni (come il ricorrente) tale opportunità si configura a tutti gli effetti come un aiuto (non materiale) di spiccata valenza assistenziale alla pari dei servizi di carattere materiale (somministrazione di pasti, ricovero per la notte) menzionati dal SUI, in quanto l’insegnamento di un vocabolario minimo a persone di culture e paesi così lontani - lungi dall’integrare lo svolgimento di un’attività “scolastica” - assolve a una evidente funzione lato sensu assistenziale, siccome ugualmente volta a supportare il soggiorno di un essere umano in terra straniera, oltre alla mera sussistenza e sotto il profilo della vita di relazione.
IV. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato rigetto va annullato.
Attesa la novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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