Emersione 2012, la dichiarazione di frequenza di un corso di lingua italiana presso la Caritas vale a dimostrare la presenza in Italia prima del 31/12/2011
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 673/2014 del 11/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona.
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella nota 4.10.2012 prot. 382122 dell’Avvocatura generale dello Stato: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2014, proposto da:
Ullah Saif, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 109;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, n.c.;
per l'annullamento
del decreto n. 104350 EM del 26/3/2014 di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona (cfr. la relazione 15 maggio 2014 del S.U.I di Brescia, depositata il successivo 15 maggio).
2. In fattispecie analoghe e sempre in sede di provvedimento cautelare monocratico, questo Tribunale ha, viceversa, ritenuto (cfr. decreti monocratici 10.6.2014, n. 369 e 27 maggio 2014, n. 311):
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella nota 4.10.2012 prot. 382122 dell’Avvocatura generale dello Stato: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione;
3. Possedendo la dichiarazione 13 dicembre 2011 del Direttore della Caritas cremonese siffatte caratteristiche (generalità dello straniero, numero di passaporto, frequenza del corso di lingua italiana dal 1° settembre 2011 al 30 novembre 2011), si deve ritenere che - alla stregua delle considerazioni che precedono e che il Collegio qui fa proprie e condivide - che, fra le tesi che si fronteggiano in causa debba essere condivisa quella di parte ricorrente, la quale si richiama espressamente alla suddetta nota dell’Avvocatura generale dello Stato e alla personalità di diritto pubblico rivestita dalla Caritas diocesana nell’ordinamento canonico.
4. Né in senso contrario può rilevare che altra documentazione prodotta dallo straniero in sede procedimentale (referto di pronto soccorso) sia risultata contraffatta, in quanto da questa produzione lo stesso non ha conseguito alcun beneficio, cosicché va esclusa l’applicabilità dell’art. 75 D.P.R. 445/200 richiamato nella relazione del S.U.I., ferma restando, invece, la punibilità del ricorrente ai sensi del successivo art. 76.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato rigetto va annullato.
Le spese possono, tuttavia, essere compensate in ragione della sopra evidenziata peculiarità della fattispecie e della natura interpretativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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