Emersione 2012, la condanna per inosservanza dell'ordine di allontanamento non impedisce la regolarizzazione
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 624/2014 del 27/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 104 volte dal 13/03/2015
Al riguardo va, anzitutto, ricordato che a norma dell’art.5/13° lett. c) del D.lgs. n. 109/2012 non è ammesso nel territorio nazionale lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati previsti dall’art.380 del codice di procedura penale.
Il predetto precedente penale – art. 13/13°c - riguarda però un’ipotesi non rientrante nella disposizione di cui all’art. 380/2°c del c.p.p., in quanto pur essendo prevista per essa l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la fattispecie non è ricompresa tra i titoli di reato previsti con elencazione tassativa dalla citata norma del codice di procedura penale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2013, proposto da:
Khoundoker Mashud, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Ferraioli, con domicilio eletto presso Simone Ferraioli in Bologna, via de' Giudei n. 6;
contro
U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Forlì-Cesena prot.n P.FO/L/N/202/101473 DEL 27.05.2013 con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza ex art.5 del D.lg.109 del 16.07.2012 volta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il decreto con il quale viene disposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia di Forlì - Cesena il diniego sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di regolarizzazione nei confronti del ricorrente, cittadino extracomunitario.
Con unico articolato motivo si rileva: violazione di legge – art. 5/13°c lett. c) del D.lgs. n. 109/2012.
Al riguardo va, anzitutto, ricordato che a norma dell’art.5/13° lett. c) del D.lgs. n. 109/2012 non è ammesso nel territorio nazionale lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati previsti dall’art.380 del codice di procedura penale.
Ora nel caso di cui trattasi risulta a carico del ricorrente una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 13/13°c del D. lgs. n. 286/1998 – inosservanza del precetto di allontanamento dal territorio dello Stato -, emessa dal Tribunale di Sanremo, Sezione di Ventimiglia.
Il predetto precedente penale – art. 13/13°c - riguarda però un’ipotesi non rientrante nella disposizione di cui all’art. 380/2°c del c.p.p., in quanto pur essendo prevista per essa l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la fattispecie non è ricompresa tra i titoli di reato previsti con elencazione tassativa dalla citata norma del codice di procedura penale.
Sul punto si osserva che la disposizione di cui all’art. 13/13°c del D.lgs. è norma speciale che però attiene esclusivamente al testo Unico sull’immigrazione e quindi non integra, quanto ai casi di arresto in flagranza di reato, la fattispecie generale prevista dall’art. 380 del c.p.p. e dunque il richiamo a tale articolo operato dalla normativa sull’emersione del lavoro irregolare, si ritiene non debba necessariamente ricomprendere tutte le ipotesi per le quali si rende obbligatorio l’arresto in flagranza di reato.
Consegue a quanto rilevato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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