Emersione 2012 - illegittimo il rigetto per mancata contemperazione dell'interesse pubblico con quello privato
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 822/2013 del 07/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 113 volte dal 14/10/2014
In materia di immigrazione, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, nonchè alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce indipendentemente dalla cittadinanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2013, proposto da:
Usman Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 e udito il difensore del ricorrente, come da verbale;
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata per l’odierno ricorrente.
Il ricorrente lamenta eccesso di potere per insufficienza della motivazione e istruttoria inadeguata.
Alla camera di consiglio del 7 novembre 2013, sentito il difensore del ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Il ricorso dev’essere accolto.
In materia di immigrazione, come a più riprese statuito in sede giurisprudenziale amministrativa e costituzionale, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti per un verso alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, per altro verso, alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce agli individui, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla rispettiva cittadinanza.
Le esigenze di interesse pubblico afferenti alla tutela dei confini territoriali e al controllo dei flussi migratori non possono ritenersi prevalenti, sulla base di un’astratta gerarchia di valori, sugli interessi giuridicamente protetti degli stranieri non comunitari, ove si consideri la garanzia costituzionale apprestata anche quanto alla componente pretensiva dei diritti della persona, di cui gli stessi sono titolari, e stante che la legislazione sull’immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata, non ammette preclusioni assolute, ma richiede un ragionevole contemperamento tra gli interessi, di pari rango costituzionale, coinvolti.
Nell’odierna controversia, il provvedimento di rigetto non può ritenersi adeguatamente motivato sul contemperamento di interessi, da espletarsi secondo i principi summenzionati.
Per tale ragione, non essendo state compiutamente esplicitate, nell’impugnato provvedimento, le valutazioni per le quali, dalla ponderazione degli interessi coinvolti, l’amministrazione sia pervenuta alla determinazione di rigettare l’istanza, le doglianze impugnatorie devono ritenersi fondate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per i principi superiormente esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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