Il rigetto si fonda sull’esclusivo rilievo della mancata corretta effettuazione,da parte del datore di lavoro,dei versamenti riguardanti i contributi previdenziali ed assicurativi.La ricorrente contesta tale circostanza sostenendo che,prima del momento di adozione del provvedimento impugnato,il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assicurativa