Emersione 2012, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire fino alla stipula del contratto di soggiorno
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 2469/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 108 volte dal 16/07/2015
Il rigetto si fonda sull’esclusivo rilievo della mancata corretta effettuazione,da parte del datore di lavoro,dei versamenti riguardanti i contributi previdenziali ed assicurativi.La ricorrente contesta tale circostanza sostenendo che,prima del momento di adozione del provvedimento impugnato,il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assicurativa
Il datore di lavoro deve provvedere alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi. La regolarizzazione va documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 agosto 2012.
Come si vede, la norma non pone altro limite temporale alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore se non quello relativo al momento della stipula del contratto di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2014, proposto da:
ELVA MARINA LOPEZ SANCHEZ, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Passalacqua e Vincenzo Solenne, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Romana, n. 51;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento EM-SUB.12.RIG.DEF/9/2014 P-MI/L/N72012/108748 del 20.02.2014 notificato in data 25.02.2014, adottato dalla Prefettura di Milano di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dalla ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso in esame si rivolge avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Prefetto della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dall’associazione Polisportiva A.I.C.S. in favore della ricorrente.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Tenutasi la camera di consiglio in data 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Come anticipato, oggetto del presente giudizio è un provvedimento di rigetto di istanza da emersione da lavoro irregolare presentata in favore della ricorrente.
Il rigetto si fonda sull’esclusivo rilievo della mancata corretta effettuazione, da parte del datore di lavoro, dei versamenti riguardanti i contributi previdenziali ed assicurativi. La ricorrente contesta tale circostanza sostenendo che, prima del momento di adozione del provvedimento impugnato, il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assicurativa.
Il Collegio osserva che, in base all’art. 5, comma 5, del decreto-legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare deve essere presentata previo pagamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo forfettario pari ad euro mille.
Inoltre, lo stesso datore di lavoro deve provvedere alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi. La regolarizzazione è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 agosto 2012.
Come si vede, la norma non pone altro limite temporale alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore se non quello relativo al momento della stipula del contratto di soggiorno.
Nel caso concreto è pacifico (cfr. dichiarazione INPS dell’11 luglio 2014 e dichiarazioni rese da parte ricorrente non specificamente contestate dall’Amministrazione resistente e, dunque, utilizzabili quale elemento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.) che prima del momento di emissione del provvedimento impugnato la posizione contributiva e fiscale della ricorrente stessa era stata regolarizzata.
L’Amministrazione avrebbe, quindi, dovuto, in applicazione delle disposizioni sopra illustrate, tenere conto di tale circostanza e, dunque, accogliere la domanda di emersione presentata in suo favore.
Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.
Può essere disposta la compensazione delle spese di causa, in quanto il rigetto della domanda di emersione dipende dal comportamento non del tutto diligente tenuto dal datore di lavoro della ricorrente il quale non ha tempestivamente provveduto alla regolarizzazione della sua posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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