Emersione 2012, il medico di base è pubblico ufficiale e i suoi certificati costituiscono prova di presenza
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 633/2015 del 21/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 128 volte dal 26/07/2017
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2012, la “…presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Orbene, i medici “di base” in servizio operano quali pubblici ufficiali, redigendo certificati aventi natura di atto pubblico e il cui contenuto è assistito da fede privilegiata.
Pertanto, l’Amministrazione non poteva disattendere la certificazione esibita dallo straniero, redatta il 10 novembre 2011 da medico di medicina generale nella esplicazione delle sue funzioni. D’altronde la supposizione della falsità del certificato medico avrebbe richiesto piuttosto approfondimenti e accertamenti volti a verificare il reale andamento dei fatti, mentre la stessa Amministrazione procedente ha ritenuto solo di dover interpellare il Medico, che ha confermato i fatti quali riferiti dal ricorrente.
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