Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2012, la “…presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Orbene, i medici “di base” in servizio operano quali pubblici ufficiali, redigendo certificati aventi natura di atto pubblico e il cui contenuto è assistito da fede privilegiata.