Emersione 2012, il mancato pagamento dei contributi da parte del datore non può impedire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 166/2014 del 18/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 126 volte dal 06/06/2014
L’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, sembra porre a presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro.
La disposizione innanzi richiamata non pare escludere la possibilità per l’interessato di dimostrare con altri mezzi la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La diversa interpretazione della norma offerta dall’Amministrazione resistente rischierebbe di frustrare la ratio ad essa sottesa, che è quella di evitare di far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del diniego di “emersione” disposto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2014, proposto da:
Mohammed Foy Jonnor, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Prefettura di Ancona - U.T.G. e Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione prot. n. 101304/12/EM emesso dal SUI di Ancona in data 27 febbraio 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad una prima delibazione propria dell’attuale fase del giudizio:
- che l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, introdotto dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sembra porre a presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro, rispetto alla quale le circostanze dell’avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 5 e della presenza del lavoratore nel territorio nazionale in maniera ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011, non sembrano assurgere a requisiti ulteriori per il rilascio del titolo di soggiorno, bensì ad elementi atti a provare che il rapporto di lavoro sia di fatto intercorso;
- che la disposizione innanzi richiamata non pare escludere la possibilità per l’interessato di dimostrare con altri mezzi la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Ritenuto che la diversa interpretazione della norma offerta dall’Amministrazione resistente rischierebbe di frustrare la ratio ad essa sottesa, che è quella di evitare di far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del diniego di “emersione” disposto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (tra cui non pare dubbio che rientri anche l’omesso versamento delle somme di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012);
Rilevato, peraltro, che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del rapporto di lavoro non sembra neppure essere stata posta in dubbio da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato in ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e per l'effetto, sospende l’atto impugnato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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