Emersione 2012: il datore di lavoro cambia idea sul disconoscimento della domanda
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 455/2013 del 12/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’esito negativo della dichiarazione di emersione, presentata in favore dell’odierno ricorrente, sembra essere dipeso esclusivamente dall’atteggiamento contraddittorio del datore di lavoro che, in un primo momento, disconosceva la predetta dichiarazione di emersione, per poi confermarla.
Gli effetti dell’impugnato provvedimento possono quindi essere sospesi affinché l’Amministrazione rinnovi l’istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2013, proposto da:
Maqsood Raja Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di archiviazione della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012 art.5 emesso dalla Prefettura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che l’esito negativo della dichiarazione di emersione, presentata in favore dell’odierno ricorrente, sembra essere dipeso esclusivamente dall’atteggiamento contraddittorio del datore di lavoro che, in un primo momento, disconosceva la predetta dichiarazione di emersione, per poi confermarla come da comunicazione in data 7.11.2013 inoltrata anche alla Prefettura di Ancona;
- che paiono quindi sussistere i presupposti per l’applicazione dell’art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 aggiunto con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013;
- che gli effetti dell’impugnato provvedimento possono quindi essere sospesi affinché l’Amministrazione rinnovi l’istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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