La novella del 2013 è venuta a sancire la correttezza di quell’orientamento giurisprudenziale formatosi già sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009, che aveva stabilito che il rigetto della domanda di emersione per fatti ascrivibili al datore di lavoro non dovessero ridondare sul lavoratore, il quale aveva diritto al rilascio di un pds per attesa occupazione.