Emersione 2012,breve allontanamento per motivi familiari non interrompe requisito di presenza ininterrotta in Italia del lavoratore prima del 31 dicembre 2011
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 564/2014 del 22/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 137 volte dal 06/02/2015
Dalla motivazione che sostiene il provvedimento negativo sembra emergere che l’Amministrazione abbia presupposto il definitivo allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale o comunque un allontanamento significativo e del tutto incompatibile con il requisito della permanenza ininterrotta sul Territorio Nazionale.
Tali documenti rendono quindi verosimile che si sia trattato di un allontanamento del tutto temporaneo e occasionale, quindi inidoneo per dimostrare il disinteresse del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano.
Tali elementi non risultano tuttavia essere stati valutati in sede istruttoria, per cui il ricorso va accolto ai fini del motivato riesame.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2014, proposto da:
Iqbal Ahmed, Rizwan Ullah, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mantella, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Savarese in Ancona, via Goito, 11;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona Sportello Unico per l'Immigrazione;
per l'annullamento
del provvedimento in data 7.2.2014 n. pot. P-AN/N/2012/100950 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona con il quale veniva respinta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Ahmed Iqbal in favore del sig. Ullah Rizwan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento in data 7.2.2014 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona disponeva il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in favore del Sig. Rizwan Ullah, sul rilievo che, dal relativo passaporto, risultava aver lasciato il territorio nazionale nel mese di luglio 2012, difettando così il requisito della presenza ininterrotta in Italia dal 31.12.2011.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione che sostiene il provvedimento negativo sembra emergere che l’Amministrazione abbia presupposto il definitivo allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale o comunque un allontanamento significativo e del tutto incompatibile con il requisito della permanenza ininterrotta sul T.N.
Attraverso il ricorso viene tuttavia documentato che l’allontanamento ha riguardato un periodo estremamente limitato, ovvero dal 14 al 19 luglio 2012, nel quale il ricorrente allega di essersi recato in Spagna per far visita ad un parente ricoverato nell’ospedale di Valencia (approfittava poi di tale circostanza per rinnovare il passaporto rilasciato in data 31.8.2008).
Al riguardo deposita copia della prenotazione datata 12.7.2012 dei relativi voli, oltre a certificazione medica del ricovero.
Tali documenti rendono quindi verosimile che si sia trattato di un allontanamento del tutto temporaneo e occasionale, quindi inidoneo per dimostrare il disinteresse del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano.
Tali elementi non risultano tuttavia essere stati valutati in sede istruttoria, per cui il ricorso va accolto ai fini del motivato riesame attraverso cui l’Amministrazione verificherà la compatibilità di tale allontanamento con il requisito della presenza ininterrotta in Italia dal 31.12.2011.
3. La particolarità della vicenda, da cui non emerge che tali elementi siano stati forniti all’Amministrazione in riscontro al preavviso di rigetto, rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti..
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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