Per quanto concerne il termine di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale ex art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90, ovvero 30 giorni).