Emersione 2012, anche se il permesso verrà revocato è obbligatorio anzitutto rilasciarlo, concludendo il procedimento
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 874/2013 del 07/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 130 volte dal 17/10/2014
Per quanto concerne il termine di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale ex art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90, ovvero 30 giorni).
Non ha peso l’affermazione dell’Amministrazione resistente relativa all’inutilità di emettere un permesso di soggiorno che poi andrebbe revocato, considerato che l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi sancito dall’art. 2 della legge 241/90 è previsto proprio per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza dopo un termine ragionevole, per cui i procedimenti devono essere conclusi nei termini previsti, con un provvedimento esplicito, sia esso di contenuto positivo o negativo per l’istante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2013, proposto da:
Imran Safdar, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione ex art.5 d.l. n.109 del 16 luglio 2012 presentata in data 27.09.2012 con identificativo n. mc4703532675
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino pachistano, è destinatario di una dichiarazione di emersione ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal proprio datore di lavoro.
Lamenta, con ricorso ex art. 112 ss del d.lgs 104/2010, che l’Amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza.
Al riguardo viene dedotta violazione la violazione dei termini di conclusione del procedimento desumibili attraverso una combinata lettura dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, del T.U. n. 286/1998 e dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con richiesta di accertare l’illegittima inerzia dell’amministrazione, ordinando l’adozione di un provvedimento esplicito.
Si è costituita la Prefettura di Macerata, per contestare le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto per le seguenti ragioni:
- sarebbe dubbia la veridicità della documentazione volta a dimostrare la presenza ininterrotta in Italia del regolarizzando lavoratore, avendo la Prefettura ricevuto una comunicazione di reato di false dichiarazioni commesso da parte del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario, nonostante la convocazione e la stipula del contratto di soggiorno in data 28.2.1013. La Prefettura di Macerata avrebbe quindi semplicemente agito in conformità del principio di economicità dell’azione amministrativa, dato che avrebbe dovuto revocare il permesso di soggiorno eventualmente emesso.
-il ricorso sarebbe stato notificato alla Prefettura di Macerata e non alla Questura, responsabile della mancata conclusione del procedimento.
Alla Camera di Consiglio del 7.11.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
- il Collegio, sulla scorta di quanto recentemente deciso in caso analogo (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464), ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti che seguono.
- per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, n. 464/2013 cit. TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
-non sono condivisibili le argomentazioni difensive dell’Amministrazione. In particolare, in caso di provvedimenti di articolazioni periferiche dell’Amministrazione è assodato come sia sufficiente la notifica al competente Ministero. Nel caso in esame, il ricorso è stato regolarmente notificato al Ministero dell’Interno, che si è anche costituito in giudizio.
-né ha peso l’affermazione dell’Amministrazione resistente relativa all’inutilità di emettere un permesso di soggiorno che poi andrebbe revocato, considerato che l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi sancito dall’art. 2 della legge 241/90 è previsto proprio per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza dopo un termine ragionevole, per cui i procedimenti devono essere conclusi nei termini previsti, con un provvedimento esplicito, sia esso di contenuto positivo o negativo per l’istante.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente della condanna del Ministero dell’Interno e per esso, alla Prefettura di Macerata e alla Questura di Macerata, nell’ambito delle rispettive competenze di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 600,00, oltre ad accessori di legge. Il pagamento sarà eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 T.U. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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