Emersione 2012 - è consentito il pagamento in ritardo dei contributi per i primi sei mesi di occupazione, purchè prima della stipula del contratto di soggiorno
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 825/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 157 volte dal 17/01/2015
La Prefettura ha rigettato l’istanza di regolarizzazione, in ragione dell’incapienza del reddito del datore di lavoro. Essa ha altresì ritenuto che il lavoratore non potesse aspirare ad un permesso per attesa occupazione, a causa del mancato pagamento dei contributi dovuti per i primi sei mesi di occupazione.
Va dato atto che l’invocato art. 5 del d. lgs. 109/2012 prevede che il versamento dei contributi “ordinari”, relativi al periodo in cui il rapporto di lavoro si è svolto (con un minimo di sei mesi), deve essere comprovato alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la conseguenza che può ritenersi legittimo anche un pagamento tardivo, come avvenuto nel caso di specie.
Si qualifica, dunque, la tardività nel pagamento dei contributi mensili come un’irregolarità formale, suscettibile di sanatoria.
--------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2014, proposto da:
Ragab Mohamed Abdalla Moursi, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Vigano', con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Bergamo nr P-BG/L/N/2012/103803 del 13 marzo 2014, notificato il 20 marzo 2014, di rigetto dell’istanza di regolarizzazione a favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. Il datore di lavoro, sig. Bertola Fabio, ha provveduto alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione, versando il contributo forfettario di 1000 euro.
3.2. La Prefettura ha, però, rigettato l’istanza di regolarizzazione, in ragione dell’incapienza del reddito del datore di lavoro. Essa ha altresì ritenuto che il lavoratore non potesse aspirare ad un permesso per attesa occupazione, a causa del mancato pagamento dei contributi dovuti per i primi sei mesi di occupazione.
3.3 Secondo parte ricorrente il provvedimento così adottato sarebbe viziato da:
a. violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90, in quanto si fonderebbe su presupposti inesatti, incompleti ed insufficienti. I contributi relativi ai primi sei mesi di occupazione, infatti, risultano essere stati pagati, ancorché in ritardo, ma prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento: più precisamente, il 17 febbraio 2014 sono stati versati i contributi in scadenza a luglio e ottobre 2012 e il 24 febbraio stesso quelli in scadenza a gennaio ed aprile 2013;
b. violazione dell’art. 5 del d. lgs. 109/2012;
c. violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 286/98, in quanto si sarebbe in presenza di una mera irregolarità amministrativa, suscettibile di sanatoria.
4. Dato atto che l’invocato art. 5 del d. lgs. 109/2012 prevede che il versamento dei contributi “ordinari”, relativi al periodo in cui il rapporto di lavoro si è svolto (con un minimo di sei mesi) deve essere comprovato alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la conseguenza che può ritenersi legittimo anche un pagamento tardivo, come avvenuto nel caso di specie;
5. Qualificata, dunque, la tardività nel pagamento dei contributi mensili come un’irregolarità formale (cfr il precedente di questo Tribunale, sentenza in forma semplificata n. 765/14), suscettibile di sanatoria;
6. Precisato che, nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad aver dimostrato la propria presenza in Italia al 31 dicembre 2011, è in possesso della ricevuta di pagamento del contributo di euro 1000 e dei bollettini postali per il pagamento dei contributi INPS relativi ai primi sei mesi di lavoro successivi alla presentazione della domanda, per cui l’irregolarità formale in questione può ritenersi, allo stato, sanata;
7. Ritenuto, quindi, che il ricorso meriti accoglimento, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
Letto 0 volte dal 05/03/2024