Il giudice del merito ha errato nel limitarsi a prendere atto della data della dichiarazione dei genitori facendone scaturire, sol perché essa era posteriore a quella del decreto di espulsione, la conseguenza dell’insussistenza dell’impedimento all’espulsione stessa. Egli avrebbe dovuto, invece, accertare se comunque la disponibilità dei genitori (non la sua mera dichiarazione) ad accogliere il figlio sussisteva già alla data dell’emissione del decreto medesimo, tenuto conto che in senso affermativo depone l’estrema prossimità della dichiarazione rispetto al decreto e che, attese le modalità del rilascio e dell’espulsione dedotte dal ricorrente, non vi era riscontro empirico di un rifiuto dei genitori di accogliere il figlio, non avendo quest’ultimo avuto la possibilità di tornare a casa loro. Si deduce, pertanto, che il requisito della convivenza, previsto dall’art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 286/1998, non può venir meno per effetto della cessazione forzata della convivenza materiale dovuta alla carcerazione, e che le temporanee difficoltà intervenute e poi superate nei rapporti tra padre e figlio non possono impedire l’applicazione di una norma posta a tutela dell’unità e coesione familiare.