E' inespellibile lo straniero figlio di cittadino italiano, che riceva la disponibilità alla convivenza da parte di quest'ultimo dopo la notifica del decreto di espulsione
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 10 luglio 2012, n. 11593
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 466 volte dal 09/03/2013
Il giudice del merito ha errato nel limitarsi a prendere atto della data della dichiarazione dei genitori facendone scaturire, sol perché essa era posteriore a quella del decreto di espulsione, la conseguenza dell’insussistenza dell’impedimento all’espulsione stessa. Egli avrebbe dovuto, invece, accertare se comunque la disponibilità dei genitori (non la sua mera dichiarazione) ad accogliere il figlio sussisteva già alla data dell’emissione del decreto medesimo, tenuto conto che in senso affermativo depone l’estrema prossimità della dichiarazione rispetto al decreto e che, attese le modalità del rilascio e dell’espulsione dedotte dal ricorrente, non vi era riscontro empirico di un rifiuto dei genitori di accogliere il figlio, non avendo quest’ultimo avuto la possibilità di tornare a casa loro. Si deduce, pertanto, che il requisito della convivenza, previsto dall’art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 286/1998, non può venir meno per effetto della cessazione forzata della convivenza materiale dovuta alla carcerazione, e che le temporanee difficoltà intervenute e poi superate nei rapporti tra padre e figlio non possono impedire l’applicazione di una norma posta a tutela dell’unità e coesione familiare.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Premesso
Il sig. Xxx, cittadino del Marocco, ricevette il 13 maggio 2010 la notifica di un decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Milano in pari data, in quanto appartenente a una delle categorie di cui all'art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Il 19 m aggio ricorse quindi al Giudice di pace della stessa città deducendo la sussistenza della causa ostativa all'espulsione prevista dall'art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dato che conviveva con suo padre, il quale aveva conseguito la cittadinanza italiana.
Il Giudice di pace rigettò il ricorso per insussistenza del requisito della convivenza, osservando (per quanto qui rileva):
- che il Questore di Brescia aveva respinto, con provvedimento del 24 marzo 2009, la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno, sul rilievo delle condanne penali subite dal richiedente e della sua conseguente restrizione nella casa circondariale di Bergamo, che escludeva la convivenza con il padre;
- che il Questore aveva anche dato atto che il padre del ricorrente aveva dichiarato alla Polizia Locale di Pisogne di "non voler più che il figlio restasse presso di lui" e che, con ordinanza n. 91 del 2008, il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva disposto la variazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari proprio a causa dell'incompatibilità del detenuto con suo padre;
- che il ricorrente non aveva impugnato il predetto provvedimento del Questore, notificatogli il 3 aprile 2009;
- che pertanto era appurato che la convivenza del ricorrente con i genitori era cessata "non tanto per la causa di forza maggiore dovuta alla carcerazione (...), quanto piuttosto per una serie di fatti sopravvenuti della cui autenticità non è lecito dubitare dal momento che è stato lo stesso Tribunale di sorveglianza di Bergamo a disporre (...) una sistemazione abitativa diversa da quella della famiglia di origine";
- che "all'atto della pronuncia" del provvedimento di espulsione "non esisteva alcuna causa di inespellibilità dal momento che i genitori dello straniero non avevano ancora dichiarato la loro disponibilità ad accogliere il figlio, che ha più di ventisette anni, successivamente al rilascio dal carcere...".
2. - Il sig. Xxx ha quindi proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del Giudice di pace. [...]
Considerato
[...]
5. - Nel ricorso si premette che il ricorrente era giunto in Italia con i suoi genitori nel 1982, allorché aveva 10 anni; aveva sempre risieduto con i genitori in Pisogne (Brescia), fino a che era stato tradotto in carcere in esecuzione di una condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 3 dicembre 2007; era stato condotto il 13 maggio 2010 - giorno di scadenza della pena detentiva inflittagli - direttamente dal carcere in questura, ove gli erano stati notificati il decreto di espulsione emesso in pari data e il contestuale decreto di trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione di Milano Via (...) ove era stato poi trattenuto in attesa dell'esecuzione dell'espulsione.
5. - Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 13, commi 1 e 2, e 19, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché vizio di motivazione. Si evidenzia come lo stesso Giudice di pace dia atto che il ricorrente prima di essere arrestato conviveva con i genitori; che era stato quindi ristretto in carcere e, nel periodo di detenzione domiciliare, aveva vissuto presso i genitori ovvero in un altro domicilio provvisorio; che suo padre, pur avendo in passato manifestato la volontà di non tenerlo con sé, in seguito aveva dichiarato, assieme a sua madre, la disponibilità ad accettarlo nella loro abitazione dopo il rilascio. Si deduce, quindi, che il requisito della convivenza, previsto dall'art 19, comma 2 lett. c), d.lgs. cit., non può venir meno per effetto della cessazione forzata della convivenza materiale dovuta alla carcerazione, e che le temporanee difficoltà intervenute e poi superate nei rapporti tra padre e figlio non possono impedire l'applicazione di una norma posta a tutela dell'unità e coesione familiare. Si censura, infine, l'affermazione del giudice di merito secondo cui non vi sarebbe stata, nella specie, alcuna unità familiare da tutelare, basata sulla mera considerazione che al momento dell'emanazione del decreto di espulsione sembravano sussistere ragioni di rottura fra l'interessato e i suoi genitori, che invece erano venute totalmente meno.
6. - Il Collegio, superando le considerazioni svolte nella relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., ritiene che il motivo sia fondato sotto il profilo del vizio di motivazione.
- Va anzitutto chiarito che nel caso in esame trova effettivamente applicazione l'art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. 286/1998, e non la meno restrittiva disciplina del soggiorno prevista per i familiari di cittadini dell'Unione Europea - e dunque anche italiani, come il padre del ricorrente — dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"), che prescinde dal requisito della convivenza. Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia richiesto ed ottenuto la carta di soggiorno o la carta di soggiorno permanente, il cui rilascio condiziona l'applicazione di quella disciplina (cfr. Cass. 17346/2010).
6.2 - Il Giudice di pace afferma, correttamente, che la sopravvenuta carcerazione, agendo come causa di forza maggiore, non incide sul requisito della convivenza ai sensi del richiamato art. 19, comma 2 lett. c). Ammette anche, implicitamente (argomentando a contrario da quanto riferito sopra all'ultimo alinea del § 1), che il requisito in questione si sarebbe potuto considerare sussistente
se i genitori del ricorrente avessero dichiarato prima dell'emissione del decreto di espulsione - e non dopo - la propria disponibilità ad accogliere il figlio al suo rilascio.
Dirimente è, dunque, nello stesso ragionamento del Giudice di pace, la disponibilità dei genitori ad accogliere il figlio al venir meno della causa di forza maggiore costituita dalla detenzione.
Ma, se è così, ciò che conta realmente non è tanto la dichiarazione in sé della disponibilità all'accoglienza, quanto la sussistenza di quella disponibilità e l'epoca a cui risaliva. Nell'ordine di idee dello stesso Giudice di pace la presenza di tale disponibilità comportava, consentendo la convivenza, l'integrazione dell'impedimento all'espulsione, che a sua volta doveva necessariamente sussistere prima dell'emissione del decreto espulsivo altrimenti emesso legittimamente.
Il giudice di merito ha pertanto errato nel limitarsi a prendere atto della data della dichiarazione dei genitori facendone scaturire, sol perché essa era posteriore a quella del decreto di espulsione, la conseguenza dell'insussistenza dell'impedimento all'espulsione stessa. Egli avrebbe dovuto, invece, accertare se comunque la disponibilità dei genitori (non la sua mera dichiarazione) ad accogliere il figlio sussisteva già alla data dell'emissione del medesimo decreto, tenuto conto che in senso affermativo depone l'estrema prossimità della dichiarazione rispetto al decreto (il ricorrente
afferma, nella memoria, che la dichiarazione risaliva al 17 maggio 2010 — soli quattro giorni dopo l'emissione del decreto — ma la prossimità è comunque certa, considerato che l'udienza davanti al Giudice di pace sì è svolta il 1° giugno e il provvedimento qui impugnato è datato 4 giugno 2010) e che, attese le modalità del rilascio e dell'espulsione dedotte dal ricorrente (ossia la sua diretta traduzione dal carcere alla questura e quindi al CIE), non vi era riscontro empirico di un rifiuto dei genitori di accogliere il figlio, non avendo quest'ultimo avuto la possibilità di tornare a casa loro.
[...]
8. - Il decreto impugnato va in conclusione cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà all'accertamento indicato nell'ultimo capoverso del § 6.2.
[...]
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Milano in persona di altro magistrato.
Depositata in cancelleria il 10 luglio 2012.
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