E' consentita la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato, in quanto la normativa non lo esclude espressamente
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, sentenza del 17 novembre 2012, n. 9492
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 344 volte dal 09/03/2013
É illegittimo il diniego, opposto alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, fatto discendere dall’Amministrazione sull’assenza della normativa a supporto. L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Rimane, comunque, fermo l’obbligo di verificare la sussistenza delle quote d’ingresso consentite per la categoria del permesso in esame, da effettuarsi a cura dello Sportello Unico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del provvedimento notificato il 04-07-2012, di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi a lavoro subordinato;
[...]
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino filippino, impugna il provvedimento di diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto per motivi religiosi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento del questore di Roma risulta motivato sull’assunto che l’art. 14 del DPR 31.8.1999, modificato dal PRR 334/2004, non prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi.
Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge.
[...]
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Il ricorrente, al quarto motivo di ricorso, invoca la giurisprudenza di questo Tribunale (sent. n. 1206 del 2009) secondo la quale il dato normativo non sarebbe preclusivo della conversione del permesso di soggirono da motivi religiosi in lavoro subordinato, in quanto pur non contemplandolo espressamente non lo vieta nemmeno.
L’orientamento della sezione sul punto è in effetti consolidato (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II 25 luglio 2012, n. 6943; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 14 febbraio 2011, n. 1381). In numerosi precedenti, infatti, questo Tribunale ha affermato che l’art. 14 del DPR 394/1999 non può interpretarsi – come ha fatto l’amministrazione nel provvedimento impugnato e come sostengono alcune pronunce di altri TAR – nel senso che soltanto le tipologie di permesso di soggiorno in esso menzionate possano essere oggetto di conversione, in quanto detta norma non prevede anche un’espressa esclusione della possibilità di effettuare la conversione nelle ipotesi in essa non considerate. Tale circostanza è tanto più indicativa ove si consideri che in altre norme, laddove il legislatore ha voluto espressamente escludere la conversione, lo ha detto chiaramente (per es. all’art. 40 del regolamento citato, ultimo comma.)
In tale contesto normativo, la disposizione citata dalla amministrazione (art. 14 DPR 394/1999) deve essere invece interpretata alla luce dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, il quale prevede che secondo la quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative.
Il citato art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, è stato interpretato nel senso che è possibile il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, il che costituisce ulteriore dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.
Nella specie i "nuovi elementi" di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 sono rinvenibili nella circostanza che il ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa alle dipendenze del sig. Yyy, presso la ditta Alfa srl con mansioni di operaio pulitore, essendo stato assunto in data 26.1.2011 con contratto a tempo determinato.
Occorre tuttavia accertare, come correttamente ha evidenziato l’amministrazione resistente nella nota del 23 ottobre 2012, la sussistenza delle quote di ingresso consentiti per la categoria di permesso in esame, da effettuarsi a cura dello Sportello Unico.
Pertanto, l'impugnato provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di una inesistente preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi , risulta illegittimo per errata interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 e per violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e deve pertanto essere annullato.
L’amministrazione provvederà quindi a riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce della presente pronuncia, verificando anche la capienza delle quote di ingresso a titolo di permesso per lavoro subordinato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 [...]
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